Art. 31 
 
Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
        con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 
 
  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il  tribunale  per  i
minorenni e la sezione di corte di  appello  per  i  minorenni»  sono
sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione  di  corte
di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»,  e  le
parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»
sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica  presso  il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e  dei  consiglieri
onorari esperti).  -  I  componenti  privati  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione  di  corte
di appello per le persone, per i minorenni e  per  le  famiglie  sono
scelti fra i cultori di biologia,  di  psichiatria,  di  antropologia
criminale, di pedagogia,  di  psicologia,  che  abbiano  compiuto  il
trentesimo anno di eta'. 
  I componenti privati sono nominati con decreto del  Ministro  della
giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura,  ed
e' loro rispettivamente  conferito  il  titolo  di  giudice  onorario
esperto, o di consigliere onorario esperto. 
  Prima  di  assumere  l'esercizio  delle  loro  funzioni,   prestano
giuramento innanzi al presidente  della  corte  di  appello  a  norma
dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario  di  cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  I componenti privati durano in carica tre  anni  e  possono  essere
confermati, senza limitazioni nel numero di mandati. 
  Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.»; 
    d) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 1, le parole «del tribunale per i  minorenni»  sono
sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole  «della  sezione  di
corte di appello per i minorenni»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«esperto»; 
      2) al comma 3, le parole «del tribunale per i  minorenni»  sono
sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole  «della  sezione  di
corte di appello per i minorenni»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«esperto»; 
    e) l'articolo 7 e' abrogato; 
    f) all'articolo 25, al primo comma le  parole  «Tribunale  per  i
minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie»; 
    g) all'articolo 25-bis: 
      1) il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia  notizia
che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione,  ne  da'
immediata notizia alla procura della Repubblica presso  il  tribunale
per le persone, per i minorenni e per le  famiglie,  che  promuove  i
procedimenti per la tutela del minore e puo'  proporre  al  tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie  la  nomina  di  un
curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti  utili  all'assistenza,
anche di carattere psicologico, al recupero e  al  reinserimento  del
minore. Nei casi di urgenza  il  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»; 
      2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie»; 
    h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per  i
minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie»; 
    i) l'articolo 32 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 25, 25-bis e 28
          del citato regio decreto-legge 20  luglio  1934,  n.  1404,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,
          n. 835, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1. (Composizione dei centri di  rieducazione  per
          minorenni) .  -  Gli  istituti  o  servizi  dipendenti  dal
          Ministero di  grazia  e  giustizia,  destinati  in  ciascun
          distretto  di  Corte  d'appello   alla   rieducazione   dei
          minorenni irregolari  per  condotta  o  per  carattere,  al
          trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile,
          costituiscono il centro di rieducazione per minorenni). 
              Possono in particolare essere compresi fra gli istituti
          e servizi predetti: 
                1) istituti di osservazione; 
                2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 
                3) uffici di servizio sociale per minorenni; 
                4)    case    di     rieducazione     ed     istituti
          medicopsico-pedagogici; 
                5)   "focolari"   di   semi-liberta'   e   pensionati
          giovanili; 
                6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 
                7) riformatori giudiziari; 
                8) prigioni-scuola. 
              Il Ministro per la  grazia  e  la  giustizia  puo'  con
          proprio decreto, aggregare ad un centro  anche  istituti  o
          servizi   ubicati   nell'ambito   territoriale   di   altro
          distretto, soltanto se in questo non sia gia' costituito il
          centro. 
              Nell'edificio od in  uno  degli  edifici  destinati  ad
          istituto  di  osservazione  od  in   un   altro   apposito,
          funzionano la sezione distrettuale  del  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione  di
          corte di appello per le persone, per i minorenni e  per  le
          famiglie nonche'  l'Ufficio  di  procura  della  Repubblica
          presso il tribunale per le persone, per i minorenni  e  per
          le famiglie." 
                "Art. 25. (Misure applicabili  ai  minori  irregolari
          per condotta o per carattere). -  Quando  un  minore  degli
          anni 18 da' manifeste prove di irregolarita' della condotta
          o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio
          di servizio sociale minorile, i genitori,  il  tutore,  gli
          organismi di educazione,  di  protezione  e  di  assistenza
          dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i  fatti
          al tribunale per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie, il quale, a mezzo  di  uno  dei  suoi  componenti
          all'uopo designato  dal  presidente,  esplica  approfondite
          indagini sulla  personalita'  del  minore,  e  dispone  con
          decreto motivato una delle seguenti misure: 
                1)  affidamento  del  minore  al   servizio   sociale
          minorile; 
                2) collocamento in una casa di rieducazione od in  un
          istituto medico-psico-pedagogico. 
              Il provvedimento e' deliberato in Camera  di  consiglio
          con  l'intervento  del  minore,  dell'esercente  la  patria
          potesta' o la tutela, sentito il  pubblico  ministero.  Nel
          procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. 
              Le spese di affidamento o di ricovero,  da  anticiparsi
          dall'Erario, sono a carico dei genitori.  In  mancanza  dei
          genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli  esercenti
          la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente." 
                "Art. 25-bis. Minori che esercitano la  prostituzione
          o vittime di reati a carattere sessuale. 
                  1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
          servizio, qualora abbia notizia che un  minore  degli  anni
          diciotto  esercita  la  prostituzione,  ne  da'   immediata
          notizia alla procura della Repubblica presso  il  tribunale
          per le persone, per i minorenni  e  per  le  famiglie,  che
          promuove i procedimenti per la tutela  del  minore  e  puo'
          proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per
          le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i
          provvedimenti  utili  all'assistenza,  anche  di  carattere
          psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei
          casi  di  urgenza  il  tribunale  per  le  persone,  per  i
          minorenni e per le famiglie procede d'ufficio. 
                  2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero,
          privo di assistenza in  Italia,  sia  vittima  di  uno  dei
          delitti di  cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter  e  601,
          secondo comma, del  codice  penale,  il  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di
          urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di  confermare
          i  provvedimenti  adottati   nell'interesse   del   minore,
          avvalendosi  degli  strumenti  previsti  dalle  convenzioni
          internazionali, prende gli opportuni  accordi,  tramite  il
          Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato
          di origine o di appartenenza." 
                "Art.  28.  Informazioni  sui  minori  ricoverati   e
          rapporti con la famiglia e con l'ambiente. 
              Il direttore  dell'istituto  nel  quale  il  minore  e'
          ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al
          n. 2 dell'art. 25 invia  al  tribunale  che  ha  emesso  il
          provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione
          svolta e sui risultati conseguiti. 
              L'ufficio di  servizio  sociale  cura  i  rapporti  del
          minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del
          medesimo, e dell'opera  svolta  e  dei  risultati  ottenuti
          informa periodicamente per iscritto  il  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie.".