Art. 32 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 
 
  1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, articolo 10,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le funzioni  giudicanti  di  primo  grado  sono  quelle  di
giudice presso il tribunale ordinario, presso  il  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e  per  le  famiglie,  presso  l'ufficio  di
sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario
e del ruolo della Corte di  cassazione;  le  funzioni  requirenti  di
primo grado sono quelle di  sostituto  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per  le  persone,
per i minorenni e per le famiglie.»; 
    b) al comma 7, dopo le parole «e  di  presidente  aggiunto  della
sezione dei giudici unici per le indagini preliminari» sono  inserite
le seguenti: «,  di  presidente  di  sezione  del  tribunale  per  le
persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
    c) al comma 10 le parole «e di presidente  del  tribunale  per  i
minorenni» e le parole «e di procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni» sono soppresse; 
    d) al comma  11,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre  1989,   n.   327,
convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380,»  sono  inserite  le
seguenti:  «di  presidente  del  tribunale  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e di procuratore della  Repubblica  presso
il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 10. (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono
          distinti secondo le funzioni esercitate. 
                2. Le funzioni giudicanti sono: di  primo  grado,  di
          secondo grado e di  legittimita';  semidirettive  di  primo
          grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive
          di secondo  grado;  direttive  di  primo  grado,  direttive
          elevate  di  primo  grado,  direttive  di  secondo   grado,
          direttive di legittimita', direttive superiori e  direttive
          apicali. Le funzioni requirenti sono: di  primo  grado,  di
          secondo   grado,   di   coordinamento   nazionale   e    di
          legittimita'; semidirettive di primo  grado,  semidirettive
          elevate di primo grado e semidirettive  di  secondo  grado;
          direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado,
          direttive di  secondo  grado,  direttive  di  coordinamento
          nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e
          direttive apicali. 
                3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono  quelle
          di  giudice  presso  il  tribunale  ordinario,  presso   il
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie,  presso  l'ufficio  di  sorveglianza  nonche'  di
          magistrato addetto all'ufficio del massimario e  del  ruolo
          della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di  primo
          grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica
          presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie. 
                4. Le  funzioni  giudicanti  di  secondo  grado  sono
          quelle di  consigliere  presso  la  corte  di  appello;  le
          funzioni  requirenti  di  secondo  grado  sono  quelle   di
          sostituto procuratore generale presso la corte di appello. 
                5. Le funzioni requirenti di coordinamento  nazionale
          sono quelle di  sostituto  presso  la  direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
                6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle
          di consigliere presso la Corte di cassazione;  le  funzioni
          requirenti  di  legittimita'  sono  quelle   di   sostituto
          procuratore generale presso la Corte di cassazione. 
                7. Le  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  primo
          grado sono  quelle  di  presidente  di  sezione  presso  il
          tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto
          della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari
          , di presidente di sezione del tribunale  per  le  persone,
          per  i  minorenni  e   per   le   famiglie;   le   funzioni
          semidirettive requirenti di  primo  grado  sono  quelle  di
          procuratore aggiunto presso il tribunale. 
                7-bis.  Le  funzioni  semidirettive   requirenti   di
          coordinamento  nazionale   sono   quelle   di   procuratore
          nazionale aggiunto. 
                8. Le funzioni semidirettive  giudicanti  elevate  di
          primo grado sono quelle di  presidente  della  sezione  dei
          giudici unici per  le  indagini  preliminari  negli  uffici
          aventi  sede  nelle  citta'  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,  convertito  dalla
          legge 24 novembre 1989, n. 380. 
                9. Le funzioni semidirettive  giudicanti  di  secondo
          grado sono quelle di presidente di sezione presso la  corte
          di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo
          grado sono quelle di avvocato generale presso la  corte  di
          appello. 
                10. Le funzioni direttive giudicanti di  primo  grado
          sono quelle  di  presidente  del  tribunale  ordinario;  le
          funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di
          procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. 
                11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo
          grado sono quelle di  presidente  del  tribunale  ordinario
          negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1
          del decreto-legge 25 settembre  1989,  n.  327,  convertito
          dalla legge 24 novembre 1989, n.  380,  di  presidente  del
          tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
          e di presidente dei tribunali di sorveglianza di  cui  alla
          tabella A allegata alla legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Le funzioni direttive  requirenti
          elevate di primo grado sono  quelle  di  procuratore  della
          Repubblica presso il  tribunale  ordinario  nelle  medesime
          citta'  e  di  procuratore  della  Repubblica   presso   il
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie. 
                12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado
          sono quelle  di  presidente  della  corte  di  appello;  le
          funzioni direttive requirenti di secondo grado sono  quelle
          di procuratore generale presso la corte di appello. 
                13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento
          nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo. 
                14. Le funzioni direttive giudicanti di  legittimita'
          sono  quelle  di  presidente  di  sezione  della  Corte  di
          cassazione;   le   funzioni   direttive    requirenti    di
          legittimita' sono quelle di  avvocato  generale  presso  la
          Corte di cassazione. 
                15. Le funzioni  direttive  superiori  giudicanti  di
          legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte
          di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle
          acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti
          di  legittimita'  sono  quelle  di   procuratore   generale
          aggiunto presso la Corte di cassazione. 
                16.  Le  funzioni  direttive  apicali  giudicanti  di
          legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di
          cassazione; le funzioni  direttive  apicali  requirenti  di
          legittimita' sono quelle di procuratore generale presso  la
          Corte di cassazione.».