Art. 32 Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»; b) al comma 7, dopo le parole «e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; c) al comma 10 le parole «e di presidente del tribunale per i minorenni» e le parole «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono soppresse; d) al comma 11, al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380,» sono inserite le seguenti: «di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.».
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente decreto: "Art. 10. (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. 3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello. 5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari , di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto. 8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. 9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello. 10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. 11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime citta' e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. 13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. 15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. 16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».