Art. 33 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»; b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»; d) all'articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; e) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dal presente decreto: "Art. 2. (Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni). - 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni." "Art. 3. (Competenza). - 1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'." "Art. 4. (Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni). - 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale." "Art. 5. (Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni). - 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.".