Art. 33 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
                            1988, n. 448 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel  procedimento  a  carico  di  minorenni  esercitano  le
funzioni  rispettivamente  loro  attribuite,  secondo  le  leggi   di
ordinamento giudiziario: 
        a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie; 
        b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 
        c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone,  per
i minorenni e per le famiglie; 
        d) il procuratore generale presso la corte di appello; 
        e) la sezione di corte di  appello  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie; 
        f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»; 
    b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole  «Il  tribunale  per  i
minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La  sezione  distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»; 
    c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Al
fine  dell'eventuale  esercizio  del  potere  di  iniziativa  per   i
provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone,  per
i minorenni e per le famiglie,  l'autorita'  giudiziaria  informa  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone,  per
i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione  il  minorenne
abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento  penale
promosso in altra circoscrizione territoriale.»; 
    d) all'articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni»
sono sostituite dalle seguenti: «tribunali  per  le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie»; 
    e) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4  e  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale
          a  carico  di  imputati  minorenni),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art. 2. (Organi giudiziari nel procedimento a carico
          di minorenni). - 1. Nel procedimento a carico di  minorenni
          esercitano le  funzioni  rispettivamente  loro  attribuite,
          secondo le leggi di ordinamento giudiziario: 
                a)  il  procuratore  della   Repubblica   presso   il
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie; 
                b) il giudice per le indagini preliminari  presso  il
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie; 
                c) la  sezione  distrettuale  del  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie; 
                d)  il  procuratore  generale  presso  la  corte   di
          appello; 
                e) la sezione di corte di appello per le persone, per
          i minorenni e per le famiglie; 
              f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni." 
                "Art. 3. (Competenza). - 1. La  sezione  distrettuale
          del tribunale per le persone, per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie e' competente per  i  reati  commessi  dai  minori
          degli anni diciotto. 
                2. La  sezione  distrettuale  del  tribunale  per  le
          persone, per i minorenni e per le famiglie e il  magistrato
          di sorveglianza per i minorenni esercitano le  attribuzioni
          della magistratura di sorveglianza nei confronti di  coloro
          che commisero il  reato  quando  erano  minori  degli  anni
          diciotto.   La   competenza   cessa   al   compimento   del
          venticinquesimo anno di eta'." 
                "Art. 4. (Informativa al procuratore della Repubblica
          per i minorenni). - 1. Al fine dell'eventuale esercizio del
          potere  di  iniziativa  per  i  provvedimenti   civili   di
          competenza del tribunale per le persone, per i minorenni  e
          per  le  famiglie,  l'autorita'  giudiziaria   informa   il
          procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  per  le
          persone, per i  minorenni  e  per  le  famiglie  nella  cui
          circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio
          e dell'esito del  procedimento  penale  promosso  in  altra
          circoscrizione territoriale." 
                "Art.  5.  (Sezioni  di  polizia  giudiziaria  per  i
          minorenni). -  1.  In  ciascuna  procura  della  Repubblica
          presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le
          famiglie e' istituita una sezione specializzata di  polizia
          giudiziaria, alla quale e' assegnato  personale  dotato  di
          specifiche attitudini e preparazione.".