Art. 34 Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, articolo 23, comma 2, dopo le parole «magistrati onorari» e' inserita la parola «esperti», e le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato dal presente decreto: «Art. 23. (Sanzioni disciplinari). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni: a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; b) attivita' dirette a rimediare al danno cagionato; c) esclusione dalle attivita' ricreative per non piu' di dieci giorni; d) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di dieci giorni. 2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre e' competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie designato dal presidente, e da un educatore.".