Art. 33
Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale
1. Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 573:
1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla
parola: «gli»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando la
sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice
d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e'
inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al
giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle
eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;
b) all'articolo 578:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Quando
nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal
reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione
della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello
e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel
dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei
termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la
prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso
grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove
acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel
giudizio civile.»;
2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Nei
casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo
disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato
permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili
non e' piu' soggetta a impugnazione.»;
c) dopo l'articolo 578-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 578-ter (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui
beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Il
giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione
penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la
confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche
quando non e' stata pronunciata condanna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in
sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o
la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile
ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure
patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere
effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2,
non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
d) all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita'
dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma
puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di
fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con
riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione.
1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei
difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione
o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di
citazione a giudizio.
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e'
proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e'
depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad
impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente
la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini
della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»;
e) all'articolo 582:
1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di
incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le
modalita' previste dall'articolo 111- bis» ed e' soppresso il secondo
periodo;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le parti
private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1
oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il
pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui
riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo
unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.»;
f) all'articolo 585, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici
giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in
assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie
per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme
previste dall'articolo 582»;
g) all'articolo 589, al comma 3, le parole: «581, 582 e 583,»
sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»;
h) all'articolo 591, comma 1, lettera c), la parola: «583,» e'
soppressa.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo degli articoli 573, 578, 581,
582, 585, 589 e 591 del codice di procedura penale, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 573 (Impugnazione per gli interessi civili). -
1. L'impugnazione per gli interessi civili e' proposta,
trattata e decisa con le forme ordinarie del processo
penale.
1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli
interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di
cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile,
rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o
alla sezione civile competente, che decide sulle questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e
quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non
sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del
provvedimento impugnato."
"Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di
estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel
caso di improcedibilita' per superamento dei termini di
durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Quando
nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna,
anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il
giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare
il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata
pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o
al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore
della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della
sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di
appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e'
inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale
per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al
giudice o alla sezione civile competente nello stesso
grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le
prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente
acquisite nel giudizio civile.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del
sequestro conservativo disposto a garanzia delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a
che la sentenza che decide sulle questioni civili non e'
piu' soggetta a impugnazione."
"Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e
il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica,
a pena di inammissibilita':
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si
riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza,
l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.
1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di
specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non
sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi
critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto
espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai
capi e punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione.
1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private
e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita',
la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della
notificazione del decreto di citazione a giudizio.
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e'
proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del
difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita',
specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la
pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o
l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della
notificazione del decreto di citazione a giudizio."
"Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di
impugnazione e' presentato mediante deposito con le
modalita' previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con
le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche
a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico
ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui
riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo
sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e
rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. ABROGATO."
"Art. 585 (Termini per l'impugnazione). - 1. Il
termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle
parti, e':
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi
in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso
previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto
dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto
dall'articolo 544 comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati
di quindici giorni per l'impugnazione del difensore
dell'imputato giudicato in assenza.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso
di deposito del provvedimento emesso in seguito a
procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza,
quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti
che sono state o che debbono considerarsi presenti nel
giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge
o determinato dal giudice per il deposito della sentenza
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal
giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui e' stata eseguita la
comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del
provvedimento, per il procuratore generale presso la corte
di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da
qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla
corte di appello.
3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e
per il suo difensore, opera per entrambi il termine che
scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono
essere presentati nella cancelleria del giudice della
impugnazione motivi nuovi, con le forme previste
dall'articolo 582. L'inammissibilita' dell'impugnazione si
estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono
stabiliti a pena di decadenza."
"Art. 589 (Rinuncia all'impugnazione). - 1. Il
pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato puo' rinunciare alla impugnazione
da lui proposta fino all'apertura del dibattimento.
Successivamente la dichiarazione di rinuncia puo' essere
effettuata prima dell'inizio della discussione [c.p.p. 602,
614] dal pubblico ministero presso il giudice della
impugnazione, anche se l'impugnazione stessa e' stata
proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare
all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno
degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle
forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero,
in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in
camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo'
essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico
ministero che ha proposto l'impugnazione e,
successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice
dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da
altro pubblico ministero."
"Art. 591 (Inammissibilita' dell'impugnazione). - 1.
L'impugnazione e' inammissibile:
a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o
non ha interesse;
b) quando il provvedimento non e' impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli
articoli 581, 582, 585 e 586;
d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio,
dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone
l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto
l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se
l'impugnazione e' stata proposta personalmente
dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al
difensore.
4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a
norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e
grado del procedimento.".