Art. 33 
 
  Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo I del Libro IX del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 573: 
      1) al comma 1,  le  parole:  «i  soli»  sono  sostituite  dalla
parola: «gli»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando  la
sentenza e'  impugnata  per  i  soli  interessi  civili,  il  giudice
d'appello  e  la  Corte  di  cassazione,  se  l'impugnazione  non  e'
inammissibile, rinviano  per  la  prosecuzione,  rispettivamente,  al
giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle  questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo  penale  e  quelle
eventualmente acquisite nel giudizio civile.»; 
    b) all'articolo 578: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal  seguente:  «1-bis.  Quando
nei confronti dell'imputato  e'  stata  pronunciata  condanna,  anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal
reato, a favore della parte civile, e in ogni  caso  di  impugnazione
della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di  appello
e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel
dichiarare improcedibile  l'azione  penale  per  il  superamento  dei
termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la
prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso
grado, che decidono  sulle  questioni  civili  utilizzando  le  prove
acquisite nel processo penale e quelle  eventualmente  acquisite  nel
giudizio civile.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il  seguente:  «1-ter.  Nei
casi di cui al comma 1-bis, gli effetti  del  sequestro  conservativo
disposto a garanzia delle obbligazioni  civili  derivanti  dal  reato
permangono fino a che la sentenza che decide sulle  questioni  civili
non e' piu' soggetta a impugnazione.»; 
    c) dopo l'articolo 578-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 578-ter (Decisione sulla  confisca  e  provvedimenti  sui
beni in sequestro nel caso di improcedibilita'  per  superamento  dei
termini di durata massima del giudizio  di  impugnazione).  -  1.  Il
giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare  l'azione
penale improcedibile ai sensi dell'articolo  344-bis,  dispongono  la
confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente  anche
quando non e' stata pronunciata condanna. 
      2. Fuori dai casi di cui  al  comma  1,  se  vi  sono  beni  in
sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello  o
la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale  improcedibile
ai  sensi  dell'articolo  344-bis,  dispongono   con   ordinanza   la
trasmissione degli atti al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  o  al  procuratore  nazionale
antimafia  e  antiterrorismo  competenti   a   proporre   le   misure
patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159. 
      3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere
effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al  comma  2,
non e' disposto il sequestro ai  sensi  dell'articolo  20  o  22  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
    d) all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita'
dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono  enunciati  in  forma
puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni  di
fatto  o  di  diritto  espresse  nel  provvedimento  impugnato,   con
riferimento ai capi e punti della decisione  ai  quali  si  riferisce
l'impugnazione. 
      1-ter. Con l'atto d'impugnazione  delle  parti  private  e  dei
difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la  dichiarazione
o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del  decreto  di
citazione a giudizio. 
      1-quater.  Nel  caso  di  imputato  rispetto  al  quale  si  e'
proceduto in assenza, con  l'atto  d'impugnazione  del  difensore  e'
depositato,  a  pena   d'inammissibilita',   specifico   mandato   ad
impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza  e  contenente
la dichiarazione o l'elezione di  domicilio  dell'imputato,  ai  fini
della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»; 
    e) all'articolo 582: 
      1) al comma 1, le parole:  «personalmente  ovvero  a  mezzo  di
incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le
modalita' previste dall'articolo 111- bis» ed e' soppresso il secondo
periodo; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Le  parti
private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma  1
oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella  cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il
pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in  cui
riceve l'atto e della persona che lo  presenta,  lo  sottoscrive,  lo
unisce  agli  atti  del  procedimento  e  rilascia,   se   richiesto,
attestazione della ricezione.»; 
    f) all'articolo 585, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. I termini previsti dal comma 1  sono  aumentati  di  quindici
giorni per l'impugnazione del difensore  dell'imputato  giudicato  in
assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di  copie  necessarie
per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con  le  forme
previste dall'articolo 582»; 
    g) all'articolo 589, al comma 3, le parole:  «581,  582  e  583,»
sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»; 
    h) all'articolo 591, comma 1, lettera c), la  parola:  «583,»  e'
soppressa. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  573,  578,  581,
          582, 585, 589 e 591 del codice di  procedura  penale,  come
          modificati dal presente decreto: 
                "Art. 573 (Impugnazione per gli interessi civili).  -
          1. L'impugnazione per gli  interessi  civili  e'  proposta,
          trattata e decisa  con  le  forme  ordinarie  del  processo
          penale. 
                1-bis. Quando la sentenza e'  impugnata  per  i  soli
          interessi civili,  il  giudice  d'appello  e  la  Corte  di
          cassazione,  se  l'impugnazione   non   e'   inammissibile,
          rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o
          alla sezione civile competente, che decide sulle  questioni
          civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e
          quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 
                2. L'impugnazione per i  soli  interessi  civili  non
          sospende  l'esecuzione  delle   disposizioni   penali   del
          provvedimento impugnato." 
                "Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di
          estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e  nel
          caso di improcedibilita' per  superamento  dei  termini  di
          durata massima del giudizio di impugnazione). -  1.  Quando
          nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata  condanna,
          anche generica, alle restituzioni  o  al  risarcimento  dei
          danni cagionati dal reato, a favore della parte civile,  il
          giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare
          il reato estinto per amnistia o per prescrizione,  decidono
          sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e  dei
          capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 
                1-bis. Quando nei confronti  dell'imputato  e'  stata
          pronunciata condanna, anche generica, alle  restituzioni  o
          al risarcimento dei danni cagionati  dal  reato,  a  favore
          della parte civile, e in ogni caso  di  impugnazione  della
          sentenza anche per gli  interessi  civili,  il  giudice  di
          appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non  e'
          inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale
          per il superamento dei termini  di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo 344-bis,  rinviano  per  la  prosecuzione  al
          giudice o  alla  sezione  civile  competente  nello  stesso
          grado, che decidono sulle questioni civili  utilizzando  le
          prove acquisite nel processo penale e quelle  eventualmente
          acquisite nel giudizio civile. 
              1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti  del
          sequestro   conservativo   disposto   a   garanzia    delle
          obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino  a
          che la sentenza che decide sulle questioni  civili  non  e'
          piu' soggetta a impugnazione." 
                "Art.   581   (Forma   dell'impugnazione).    -    1.
          L'impugnazione si propone con atto scritto nel  quale  sono
          indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e
          il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione  specifica,
          a pena di inammissibilita': 
                  a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si
          riferisce l'impugnazione; 
                  b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza,
          l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; 
                  c) delle richieste, anche istruttorie; 
                  d) dei motivi, con l'indicazione delle  ragioni  di
          diritto e degli  elementi  di  fatto  che  sorreggono  ogni
          richiesta. 
                1-bis. L'appello e'  inammissibile  per  mancanza  di
          specificita' dei motivi quando,  per  ogni  richiesta,  non
          sono enunciati in forma puntuale  ed  esplicita  i  rilievi
          critici in relazione alle ragioni di  fatto  o  di  diritto
          espresse nel provvedimento impugnato,  con  riferimento  ai
          capi  e  punti  della  decisione  ai  quali  si   riferisce
          l'impugnazione. 
                1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti  private
          e dei difensori e' depositata, a  pena  d'inammissibilita',
          la dichiarazione o elezione di  domicilio,  ai  fini  della
          notificazione del decreto di citazione a giudizio. 
              1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si  e'
          proceduto  in  assenza,  con  l'atto   d'impugnazione   del
          difensore  e'  depositato,   a   pena   d'inammissibilita',
          specifico  mandato  ad  impugnare,   rilasciato   dopo   la
          pronuncia della sentenza e contenente  la  dichiarazione  o
          l'elezione  di  domicilio  dell'imputato,  ai  fini   della
          notificazione del decreto di citazione a giudizio." 
                "Art. 582  (Presentazione  dell'impugnazione).  -  1.
          Salvo  che  la  legge  disponga   altrimenti,   l'atto   di
          impugnazione  e'  presentato  mediante  deposito   con   le
          modalita' previste dall'articolo 111-bis nella  cancelleria
          del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 
                1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con
          le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente,  anche
          a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha
          emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico
          ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui
          riceve  l'atto  e  della  persona  che  lo   presenta,   lo
          sottoscrive,  lo  unisce  agli  atti  del  procedimento   e
          rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 
              2. ABROGATO." 
                "Art. 585  (Termini  per  l'impugnazione).  -  1.  Il
          termine  per  proporre  impugnazione,  per  ciascuna  delle
          parti, e': 
                  a) di quindici giorni, per i  provvedimenti  emessi
          in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso
          previsto dall'articolo 544 comma 1; 
                  b)   di   trenta   giorni,   nel   caso    previsto
          dall'articolo 544 comma 2; 
                  c) di  quarantacinque  giorni,  nel  caso  previsto
          dall'articolo 544 comma 3. 
                1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono  aumentati
          di  quindici  giorni  per  l'impugnazione   del   difensore
          dell'imputato giudicato in assenza. 
                2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: 
                  a) dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso
          di  deposito  del  provvedimento  emesso   in   seguito   a
          procedimento in camera di consiglio; 
                  b) dalla  lettura  del  provvedimento  in  udienza,
          quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le  parti
          che sono state o  che  debbono  considerarsi  presenti  nel
          giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; 
                  c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge
          o determinato dal giudice per il  deposito  della  sentenza
          ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma  2,  dal
          giorno in cui e'  stata  eseguita  la  notificazione  o  la
          comunicazione dell'avviso di deposito; 
                  d)  dal  giorno  in  cui  e'  stata   eseguita   la
          comunicazione dell'avviso di deposito  con  l'estratto  del
          provvedimento, per il procuratore generale presso la  corte
          di appello rispetto ai provvedimenti emessi in  udienza  da
          qualsiasi giudice della sua  circoscrizione  diverso  dalla
          corte di appello. 
                3. Quando la decorrenza e' diversa per  l'imputato  e
          per il suo difensore, opera per  entrambi  il  termine  che
          scade per ultimo. 
                4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza  possono
          essere  presentati  nella  cancelleria  del  giudice  della
          impugnazione  motivi   nuovi,   con   le   forme   previste
          dall'articolo 582. L'inammissibilita' dell'impugnazione  si
          estende ai motivi nuovi. 
                5. I termini  previsti  dal  presente  articolo  sono
          stabiliti a pena di decadenza." 
                "Art.  589  (Rinuncia  all'impugnazione).  -  1.   Il
          pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato  il
          provvedimento impugnato puo' rinunciare  alla  impugnazione
          da  lui  proposta  fino  all'apertura   del   dibattimento.
          Successivamente la dichiarazione di  rinuncia  puo'  essere
          effettuata prima dell'inizio della discussione [c.p.p. 602,
          614]  dal  pubblico  ministero  presso  il  giudice   della
          impugnazione,  anche  se  l'impugnazione  stessa  e'  stata
          proposta da altro pubblico ministero. 
                2.    Le    parti    private    possono    rinunciare
          all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 
                3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata  a  uno
          degli organi competenti  a  ricevere  l'impugnazione  nelle
          forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582  ovvero,
          in dibattimento, prima dell'inizio della discussione. 
                4. Quando l'impugnazione  e'  trattata  e  decisa  in
          camera di consiglio,  la  dichiarazione  di  rinuncia  puo'
          essere  effettuata,  prima   dell'udienza,   dal   pubblico
          ministero    che    ha    proposto    l'impugnazione     e,
          successivamente, dal pubblico ministero presso  il  giudice
          dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta  da
          altro pubblico ministero." 
                "Art. 591 (Inammissibilita' dell'impugnazione). -  1.
          L'impugnazione e' inammissibile: 
                  a) quando e' proposta da chi non e'  legittimato  o
          non ha interesse; 
                  b) quando il provvedimento non e' impugnabile; 
                  c) quando non sono osservate le disposizioni  degli
          articoli 581, 582, 585 e 586; 
                  d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 
                2. Il giudice dell'impugnazione,  anche  di  ufficio,
          dichiara  con  ordinanza   l'inammissibilita'   e   dispone
          l'esecuzione del provvedimento impugnato. 
                3.  L'ordinanza  e'  notificata  a  chi  ha  proposto
          l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione.  Se
          l'impugnazione    e'    stata    proposta     personalmente
          dall'imputato,   l'ordinanza   e'   notificata   anche   al
          difensore. 
                4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a
          norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni  stato  e
          grado del procedimento.".