Art. 34
Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 593, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali
e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa.»;
b) all'articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 598, e' inserito il seguente:
«Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la
partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede sull'appello in
camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle
richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a
quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta
le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi,
memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il
provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio e'
depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito
equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.
2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore
possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta e'
irrevocabile ed e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui
all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di
appello. La parte privata puo' presentare la richiesta esclusivamente
a mezzo del difensore. Quando la richiesta e' ammissibile, la corte
dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e
indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in
camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il
provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai
difensori.
3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la
partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni
sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale e' indicato se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento
e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori,
salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui
all'articolo 601.
4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la
partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo
603.»;
d) dopo l'articolo 598-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 598-ter (Assenza dell'imputato in appello). - 1. In caso
di regolarita' delle notificazioni, l'imputato appellante non
presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e' sempre
giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo
420-bis.
2. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato
non appellante non e' presente all'udienza di cui agli articoli 599 e
602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo
420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone,
con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche
dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.
L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma
4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di
cui all'articolo 420-quater, nonche' gli articoli 420-quinquies e
420-sexies.
3. Durante la sospensione del processo la corte, con le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di
parte, le prove non rinviabili.
4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta
la regolarita' della notificazione e, quando nei confronti
dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza,
ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano
soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.»;
e) all'articolo 599:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Quando dispone
che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte
provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi
particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto
una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha
esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche
con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene
sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziario.»;
2) nella rubrica, dopo le parole: «camera di consiglio» sono
aggiunte le seguenti: «con la partecipazione delle parti»;
f) all'articolo 599-bis:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «La corte provvede
in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste
dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono sostituite
dalle seguenti: «Le parti possono dichiarare di»; dopo il secondo
periodo, e' aggiunto il seguente: «La dichiarazione e la rinuncia
sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine,
previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima
dell'udienza.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando procede
nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non
poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che
l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento
e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti.
In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono
essere riproposte in udienza.»;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando
procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la
partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter
accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la
prosecuzione del giudizio.
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto
se la corte decide in modo difforme dall'accordo.»;
g) all'articolo 601:
1) al comma 1, le parole: «pubblico ministero,» sono sostituite
dalle seguenti: «pubblico ministero o» e le parole: «o se l'appello
e' proposto per i soli interessi civili» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando la corte,
anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la
partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di
citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello
sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.»;
3) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dall'articolo 429
comma 1 lettere a), f), g)» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)» e dopo le
parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «e, fuori dal
caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in
camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che
l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano
di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla
notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la
richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte
privata esclusivamente a mezzo del difensore»; al secondo periodo, la
parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»;
4) al comma 5, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente:
«quaranta»;
h) all'articolo 602, al comma 1, prima delle parole:
«Nell'udienza» sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi previsti
dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la
partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.»;
i) all'articolo 603:
1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso
di appello del pubblico ministero contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1
a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli
casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio
dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria
disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5,
e 441, comma 5.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Il
giudice dispone altresi' la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi
dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel
giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato ai
sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale e' disposta ai sensi dell'articolo 190- bis.»;
l) all'articolo 604:
1) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi
in cui nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di assenza e'
avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis,
commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della
sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che
procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata
se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la
nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che
l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle
condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della
sentenza impugnata.»;
2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter. Fuori
dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita' degli
atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' sempre
restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e'
decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta'
dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo
420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza
della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza
sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e'
decaduto.
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di
appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al
giudice della fase nella quale puo' essere esercitata la facolta'
dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo che questi chieda
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero
l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando
il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere
riproposte.».
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo degli articoli 593, 595, 599,
599-bis, 601, 602, 603 e 604 del codice di procedura
penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e
680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di
condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro
le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del
reato o escludono la sussistenza di una circostanza
aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le
sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare
contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del
dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di
assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di
condanna per le quali e' stata applicata la sola pena
dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a
reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena
alternativa."
"Art. 595 (Appello incidentale). - 1. L'imputato che
non ha proposto impugnazione puo' proporre appello
incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha
ricevuto la notificazione previstadall'articolo 584.
2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e
notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione
dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato
puo' presentare al giudice, mediante deposito in
cancelleria, memorie o richieste scritte.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di
inammissibilitadell'appello principale o di rinunciaallo
stesso."
"Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio con la
partecipazione delle parti). - 1.Quando dispone che
l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la
corte provvede con le forme previste dall'articolo 127,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a
norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per
oggetto la specie o la misura della pena, anche con
riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
pene sostitutive, della sospensione della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziario.
2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di
consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se
questi non sono presenti quando e' disposta la
rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone
che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori."
"Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai
motivi di appello). - 1. Le parti possono dichiarare di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali
motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento
comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla
quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono
presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel
termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni
prima dell'udienza.
2. ABROGATO.
3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo
598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la
richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si
svolga con la partecipazione di queste e indica se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in
camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo
127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale
e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
in udienza.
3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in
camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la
corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta
concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del
giudizio.
3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte
di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i
procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati
del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della
tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti."
"Art. 601 (Atti preliminari al giudizio). - 1. Fuori
dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina
senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina
altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e'
appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi
previsti dall'articolo 587.
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione,
dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle
parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello
stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara'
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello
contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1,
lettere a), d-bis), f), g) nonche' l'indicazione del
giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2,
l'avviso che si procedera' con udienza in camera di
consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che
l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore
chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici
giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene
altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo'
essere presentata dalla parte privata esclusivamente a
mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo'
essere inferiore a quaranta giorni.
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata
anche quando ha appellato il solo imputato contro una
sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata
per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai
difensori.
6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non
e' identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 429, comma 1, letteraf)."
"Art. 602 (Dibattimento di appello). - 1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che
l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la
corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il
presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
1-bis. ABROGATO.
[2.]
3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche
di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche',
entro i limiti previsti dagliarticoli 511 e seguenti, di
atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni
dell'articolo 523."
"Art. 603 (Rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale). - 1. Quando una parte, nell'atto di
appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585,
comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite
nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove
prove il giudice, se ritiene di non essere in grado di
decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte
dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti
previsti dall'articolo 495, comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e'
disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente
necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero
contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice,
ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi
di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del
giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di
integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a
norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
3-ter. Il giudice dispone altresi' la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa
richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e
5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si
e' proceduto in assenza dell'imputato ai sensi
dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale e' disposta ai sensi
dell'articolo 190-bis.
[4.]
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel
contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,
disposta a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento
e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni."
"Art. 604 (Questioni di nullita'). - 1. Il giudice di
appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la
nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo
grado, quando vi e' stata condanna per un atto diverso o
applicazione di una circostanza aggravante per la quale la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad
effetto speciale, sempre che non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o
equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate
circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma
1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti,
effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e
ridetermina la pena.
3. Quando vi e' stata condanna per un reato
concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello
dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina
la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento
sia data notizia al pubblico ministero per le sue
determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle
nullita' indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la
nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della
sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia
gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata
la nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se
accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che
non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di
primo grado.
5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state
sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere
nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio.
5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si
e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova
che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei
presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3,
il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e
dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva
quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata
se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni
caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se
risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del
processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio
prima della pronuncia della sentenza impugnata.
5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma
restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in
precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato
nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile
per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che
non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova
dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3
dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto
effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non
esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per
esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice
di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione
degli atti al giudice della fase nella quale puo' essere
esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto,
salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi
provvede il giudice di appello. Quando il giudice di
appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non
possono essere riproposte.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che
il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce
erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la
domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce
erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a
dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il
pagamento avviene nel termine, il giudice di appello
pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una
sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale,
il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale
ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un
giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
sentenza annullata.".