Art. 34 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro IX del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 593, il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.
Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le  quali
e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o  la  pena  sostitutiva
del  lavoro  di   pubblica   utilita',   nonche'   le   sentenze   di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa.»; 
    b) all'articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse; 
    c) dopo l'articolo 598, e' inserito il seguente: 
      «Art. 598-bis  (Decisioni  in  camera  di  consiglio  senza  la
partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede  sull'appello  in
camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 127, essa  giudica  sui  motivi,  sulle
richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a
quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale  presenta
le sue richieste e tutte le parti possono  presentare  motivi  nuovi,
memorie e, fino  a  cinque  giorni  prima,  memorie  di  replica.  Il
provvedimento  emesso  in  seguito  alla  camera  di   consiglio   e'
depositato  in  cancelleria  al  termine  dell'udienza.  Il  deposito
equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 
  2. L'appellante e, in ogni caso,  l'imputato  o  il  suo  difensore
possono  chiedere  di  partecipare  all'udienza.  La   richiesta   e'
irrevocabile ed e' presentata, a pena di decadenza,  nel  termine  di
quindici giorni dalla  notifica  del  decreto  di  citazione  di  cui
all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio  di
appello. La parte privata puo' presentare la richiesta esclusivamente
a mezzo del difensore. Quando la richiesta e' ammissibile,  la  corte
dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle  parti  e
indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica  o  in
camera di consiglio, con le  forme  previste  dall'articolo  127.  Il
provvedimento e' comunicato al procuratore generale e  notificato  ai
difensori. 
  3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con  la
partecipazione  delle  parti  per  la   rilevanza   delle   questioni
sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale e'  indicato  se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in  camera  di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il  provvedimento
e' comunicato al procuratore  generale  e  notificato  ai  difensori,
salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui
all'articolo 601. 
  4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga  con  la
partecipazione delle parti quando ritiene necessario  procedere  alla
rinnovazione dell'istruzione  dibattimentale  a  norma  dell'articolo
603.»; 
    d) dopo l'articolo 598-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 598-ter (Assenza dell'imputato in appello). - 1. In  caso
di  regolarita'  delle  notificazioni,  l'imputato   appellante   non
presente all'udienza di  cui  agli  articoli  599  e  602  e'  sempre
giudicato in  assenza  anche  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo
420-bis. 
      2. In caso di regolarita' delle  notificazioni,  se  l'imputato
non appellante non e' presente all'udienza di cui agli articoli 599 e
602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi  dell'articolo
420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone,
con ordinanza, la sospensione  del  processo  e  ordina  le  ricerche
dell'imputato ai fini della notificazione del decreto  di  citazione.
L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma
4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di
cui all'articolo 420-quater, nonche'  gli  articoli  420-quinquies  e
420-sexies. 
      3. Durante  la  sospensione  del  processo  la  corte,  con  le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a  richiesta  di
parte, le prove non rinviabili. 
      4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la  corte  accerta
la  regolarita'  della  notificazione   e,   quando   nei   confronti
dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in  assenza,
ai sensi  dell'articolo  420-bis  commi  1,  2  e  3,  non  risultano
soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.»; 
    e) all'articolo 599: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1.  Quando  dispone
che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti,  la  corte
provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei  casi
particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad  oggetto
una sentenza pronunciata  a  norma  dell'articolo  442  o  quando  ha
esclusivamente per oggetto la specie o la misura  della  pena,  anche
con riferimento  al  giudizio  di  comparazione  fra  circostanze,  o
l'applicabilita' delle  circostanze  attenuanti  generiche,  di  pene
sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione  della
condanna nel certificato del casellario giudiziario.»; 
      2) nella rubrica, dopo le parole: «camera  di  consiglio»  sono
aggiunte le seguenti: «con la partecipazione delle parti»; 
    f) all'articolo 599-bis: 
      1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «La corte  provvede
in camera di consiglio anche quando le parti,  nelle  forme  previste
dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono sostituite
dalle seguenti: «Le parti possono dichiarare  di»;  dopo  il  secondo
periodo, e' aggiunto il seguente: «La  dichiarazione  e  la  rinuncia
sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine,
previsto  a   pena   di   decadenza,   di   quindici   giorni   prima
dell'udienza.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Quando  procede
nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di  non
poter accogliere la richiesta concordata tra le  parti,  dispone  che
l'udienza si svolga con la  partecipazione  di  queste  e  indica  se
l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in  camera  di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il  provvedimento
e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre  parti.
In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono
essere riproposte in udienza.»; 
      3) dopo il comma 3, sono inseriti i  seguenti:  «3-bis.  Quando
procede con  udienza  pubblica  o  in  camera  di  consiglio  con  la
partecipazione delle  parti,  la  corte,  se  ritiene  di  non  poter
accogliere  la  richiesta  concordata  tra  le  parti,   dispone   la
prosecuzione del giudizio. 
        3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto
se la corte decide in modo difforme dall'accordo.»; 
    g) all'articolo 601: 
      1) al comma 1, le parole: «pubblico ministero,» sono sostituite
dalle seguenti: «pubblico ministero o» e le parole: «o  se  l'appello
e' proposto per i soli interessi civili» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando la  corte,
anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con  la
partecipazione delle parti, ne  e'  fatta  menzione  nel  decreto  di
citazione. Nello stesso decreto e'  altresi'  indicato  se  l'appello
sara' deciso a seguito  di  udienza  pubblica  ovvero  in  camera  di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.»; 
      3) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dall'articolo  429
comma  1  lettere  a),  f),  g)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)»  e  dopo  le
parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «e, fuori dal
caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza  in
camera di consiglio senza la partecipazione delle  parti,  salvo  che
l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore  chiedano
di partecipare  nel  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla
notifica del decreto. Il decreto contiene altresi'  l'avviso  che  la
richiesta  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dalla  parte
privata esclusivamente a mezzo del difensore»; al secondo periodo, la
parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»; 
      4) al comma 5, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente:
«quaranta»; 
    h)  all'articolo  602,  al   comma   1,   prima   delle   parole:
«Nell'udienza» sono inserite le seguenti: «Fuori  dei  casi  previsti
dall'articolo 599, quando dispone che  l'udienza  si  svolga  con  la
partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.»; 
    i) all'articolo 603: 
      1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nel  caso
di  appello  del  pubblico   ministero   contro   una   sentenza   di
proscioglimento per motivi attinenti  alla  valutazione  della  prova
dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da  1
a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei  soli
casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del  giudizio
dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione  probatoria
disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5,
e 441, comma 5.»; 
      2) dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:  «3-ter.  Il
giudice   dispone   altresi'    la    rinnovazione    dell'istruzione
dibattimentale  quando  l'imputato   ne   fa   richiesta   ai   sensi
dell'articolo 604, commi  5-ter  e  5-quater.  Tuttavia,  quando  nel
giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza  dell'imputato  ai
sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale e' disposta ai sensi dell'articolo 190- bis.»; 
    l) all'articolo 604: 
      1) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nei  casi
in cui nel giudizio  di  primo  grado  si  e'  proceduto  in  assenza
dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di  assenza  e'
avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo  420-bis,
commi 1, 2 e 3, il giudice di  appello  dichiara  la  nullita'  della
sentenza  e  dispone  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  che
procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e'  sanata
se non e' stata eccepita nell'atto  di  appello.  In  ogni  caso,  la
nullita'  non  puo'  essere  rilevata  o  eccepita  se  risulta   che
l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era  nelle
condizioni di comparire  in  giudizio  prima  della  pronuncia  della
sentenza impugnata.»; 
      2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter.  Fuori
dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita'  degli
atti  regolarmente  compiuti  in  precedenza,  l'imputato  e'  sempre
restituito nel termine per esercitare  le  facolta'  dalle  quali  e'
decaduto: 
          a) se fornisce la  prova  che,  per  caso  fortuito,  forza
maggiore o altro legittimo impedimento, si e'  trovato  nell'assoluta
impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta'
dalle  quali  e'  decaduto  e   che   non   ha   potuto   trasmettere
tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; 
          b) se, nei casi previsti dai  commi  2  e  3  dell'articolo
420-bis, fornisce la prova di non  aver  avuto  effettiva  conoscenza
della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire  senza
sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta'  dalle  quali  e'
decaduto. 
        5-quater. Nei casi di cui  al  comma  5-ter,  il  giudice  di
appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli  atti  al
giudice della fase nella quale puo'  essere  esercitata  la  facolta'
dalla  quale  l'imputato  e'  decaduto,  salvo  che   questi   chieda
l'applicazione  della  pena  ai  sensi   dell'articolo   444   ovvero
l'oblazione  o   esclusivamente   la   rinnovazione   dell'istruzione
dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando
il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono  essere
riproposte.». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  593,  595,  599,
          599-bis, 601, 602,  603  e  604  del  codice  di  procedura
          penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 593  (Casi  di  appello).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2,  579  e
          680,  l'imputato  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
          condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro
          le medesime sentenze solo quando modificano il  titolo  del
          reato  o  escludono  la  sussistenza  di  una   circostanza
          aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una  pena  di
          specie diversa da quella ordinaria del reato. 
                2. Il pubblico ministero  puo'  appellare  contro  le
          sentenze  di  proscioglimento.  L'imputato  puo'  appellare
          contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del
          dibattimento,  salvo  che  si   tratti   di   sentenze   di
          assoluzione  perche'  il  fatto  non  sussiste  o   perche'
          l'imputato non lo ha commesso. 
              3. Sono in  ogni  caso  inappellabili  le  sentenze  di
          condanna per le quali  e'  stata  applicata  la  sola  pena
          dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro  di  pubblica
          utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a
          reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  o  con  pena
          alternativa." 
 
                "Art. 595 (Appello incidentale). - 1. L'imputato  che
          non  ha  proposto  impugnazione   puo'   proporre   appello
          incidentale entro quindici  giorni  da  quello  in  cui  ha
          ricevuto la notificazione previstadall'articolo 584. 
                2. L'appello incidentale e'  proposto,  presentato  e
          notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584. 
                3.  Entro   quindici   giorni   dalla   notificazione
          dell'impugnazione presentata dalle altre parti,  l'imputato
          puo'  presentare   al   giudice,   mediante   deposito   in
          cancelleria, memorie o richieste scritte. 
                4. L'appello incidentale perde efficacia in  caso  di
          inammissibilitadell'appello principale  o  di  rinunciaallo
          stesso." 
                "Art. 599 (Decisioni in camera di  consiglio  con  la
          partecipazione  delle  parti).  -  1.Quando   dispone   che
          l'udienza si svolga con la partecipazione delle  parti,  la
          corte provvede con le  forme  previste  dall'articolo  127,
          oltre che nei casi particolarmente  previsti  dalla  legge,
          quando l'appello ha ad oggetto una sentenza  pronunciata  a
          norma dell'articolo 442  o  quando  ha  esclusivamente  per
          oggetto la  specie  o  la  misura  della  pena,  anche  con
          riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze,  o
          l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
          pene sostitutive, della sospensione della pena o della  non
          menzione della  condanna  nel  certificato  del  casellario
          giudiziario. 
                2. L'udienza e' rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
          comparire. 
                3.   Nel   caso   di   rinnovazione   dell'istruzione
          dibattimentale, il giudice assume le  prove  in  camera  di
          consiglio, a norma dell'articolo  603,  con  la  necessaria
          partecipazione del pubblico ministero e dei  difensori.  Se
          questi  non   sono   presenti   quando   e'   disposta   la
          rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e  dispone
          che copia del  provvedimento  sia  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata ai difensori." 
                "Art.  599-bis  (Concordato  anche  con  rinuncia  ai
          motivi di appello). - 1. Le  parti  possono  dichiarare  di
          concordare sull'accoglimento, in  tutto  o  in  parte,  dei
          motivi  di  appello,  con  rinuncia  agli  altri  eventuali
          motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto  l'accoglimento
          comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
          ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena  sulla
          quale sono d'accordo. La dichiarazione e la  rinuncia  sono
          presentate nelle forme previste  dall'articolo  589  e  nel
          termine, previsto a pena di decadenza, di  quindici  giorni
          prima dell'udienza. 
                2. ABROGATO. 
                3. Quando procede nelle  forme  di  cui  all'articolo
          598-bis, la corte, se ritiene di non  poter  accogliere  la
          richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si
          svolga  con  la  partecipazione  di  queste  e  indica   se
          l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica  o  in
          camera di consiglio, con le  forme  previste  dall'articolo
          127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale
          e notificato alle altre parti. In questo caso la  richiesta
          e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
          in udienza. 
                3-bis. Quando  procede  con  udienza  pubblica  o  in
          camera di consiglio con la partecipazione delle  parti,  la
          corte, se ritiene di  non  poter  accogliere  la  richiesta
          concordata  tra  le  parti,  dispone  la  prosecuzione  del
          giudizio. 
                3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
          effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   1
          dell'articolo 53, il procuratore generale presso  la  corte
          di  appello,  sentiti  i  magistrati   dell'ufficio   e   i
          procuratori  della  Repubblica  del  distretto,  indica   i
          criteri idonei a orientare la  valutazione  dei  magistrati
          del pubblico ministero  nell'udienza,  tenuto  conto  della
          tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti." 
                "Art. 601 (Atti preliminari al giudizio). - 1.  Fuori
          dei casi previsti dall'articolo 591, il  presidente  ordina
          senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina
          altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e'
          appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi
          previsti dall'articolo 587. 
                2. Quando la  corte,  anteriormente  alla  citazione,
          dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle
          parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello
          stesso decreto e'  altresi'  indicato  se  l'appello  sara'
          deciso a seguito di udienza pubblica ovvero  in  camera  di
          consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 
                3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello
          contiene i requisiti previsti dall'articolo 429,  comma  1,
          lettere  a),  d-bis),  f),  g)  nonche'  l'indicazione  del
          giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma  2,
          l'avviso  che  si  procedera'  con  udienza  in  camera  di
          consiglio senza la partecipazione delle  parti,  salvo  che
          l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore
          chiedano di partecipare nel termine perentorio di  quindici
          giorni dalla notifica  del  decreto.  Il  decreto  contiene
          altresi' l'avviso che la richiesta di  partecipazione  puo'
          essere presentata  dalla  parte  privata  esclusivamente  a
          mezzo del difensore. Il  termine  per  comparire  non  puo'
          essere inferiore a quaranta giorni. 
                4.  E'  ordinata  in  ogni  caso  la  citazione   del
          responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria e della parte civile; questa  e'  citata
          anche quando ha  appellato  il  solo  imputato  contro  una
          sentenza di proscioglimento. 
                5. Almeno quaranta giorni prima  della  data  fissata
          per  il  giudizio  di  appello,  e'  notificato  avviso  ai
          difensori. 
                6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non
          e'  identificato  in  modo  certo  ovvero  se  manca  o  e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 429, comma 1, letteraf)." 
                "Art. 602 (Dibattimento di appello). - 1.  Fuori  dei
          casi  previsti  dall'articolo  599,  quando   dispone   che
          l'udienza si svolga con la partecipazione delle  parti,  la
          corte  provvede  in  pubblica  udienza.  Nell'udienza,   il
          presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
          della causa. 
                1-bis. ABROGATO. 
                [2.] 
                3. Nel dibattimento puo' essere data  lettura,  anche
          di ufficio, di atti del giudizio di  primo  grado  nonche',
          entro i limiti previsti dagliarticoli 511  e  seguenti,  di
          atti compiuti nelle fasi antecedenti. 
                4. Per la discussione si  osservano  le  disposizioni
          dell'articolo 523." 
                "Art.     603      (Rinnovazione      dell'istruzione
          dibattimentale).  -  1.  Quando  una  parte,  nell'atto  di
          appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo  585,
          comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite
          nel dibattimento di primo grado  o  l'assunzione  di  nuove
          prove il giudice, se ritiene di  non  essere  in  grado  di
          decidere allo stato degli  atti,  dispone  la  rinnovazione
          dell'istruzione dibattimentale. 
                2. Se le nuove prove  sono  sopravvenute  o  scoperte
          dopo il giudizio di primo  grado,  il  giudice  dispone  la
          rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale  nei   limiti
          previsti dall'articolo 495, comma 1. 
                3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale  e'
          disposta di ufficio se il giudice la ritiene  assolutamente
          necessaria. 
                3-bis. Nel caso di  appello  del  pubblico  ministero
          contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
          alla valutazione  della  prova  dichiarativa,  il  giudice,
          ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone  la
          rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei  soli  casi
          di prove dichiarative assunte  in  udienza  nel  corso  del
          giudizio dibattimentale  di  primo  grado  o  all'esito  di
          integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato  a
          norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5. 
                3-ter. Il giudice dispone  altresi'  la  rinnovazione
          dell'istruzione  dibattimentale  quando  l'imputato  ne  fa
          richiesta  ai  sensi  dell'articolo  604,  commi  5-ter   e
          5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo  grado  si
          e'   proceduto   in   assenza   dell'imputato   ai    sensi
          dell'articolo   420-bis,   comma   3,    la    rinnovazione
          dell'istruzione  dibattimentale  e'   disposta   ai   sensi
          dell'articolo 190-bis. 
                [4.] 
                5.   Il   giudice   provvede   con   ordinanza,   nel
          contraddittorio delle parti. 
                6. Alla rinnovazione dell'istruzione  dibattimentale,
          disposta  a  norma  dei  commi   precedenti,   si   procede
          immediatamente. In caso di impossibilita', il  dibattimento
          e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni." 
                "Art. 604 (Questioni di nullita'). - 1. Il giudice di
          appello, nei casi previsti dall'articolo 522,  dichiara  la
          nullita' in tutto o in parte  della  sentenza  appellata  e
          dispone la trasmissione degli  atti  al  giudice  di  primo
          grado, quando vi e' stata condanna per un  atto  diverso  o
          applicazione di una circostanza aggravante per la quale  la
          legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  da  quella
          ordinaria del reato o  di  una  circostanza  aggravante  ad
          effetto  speciale,  sempre   che   non   vengano   ritenute
          prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 
                2.  Quando   sono   state   ritenute   prevalenti   o
          equivalenti circostanze attenuanti o sono  state  applicate
          circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma
          1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti,
          effettua, se occorre, un nuovo giudizio di  comparazione  e
          ridetermina la pena. 
                3.  Quando  vi  e'  stata  condanna  per   un   reato
          concorrente o per un fatto nuovo,  il  giudice  di  appello
          dichiara nullo il relativo capo della sentenza  ed  elimina
          la pena corrispondente, disponendo  che  del  provvedimento
          sia  data  notizia  al  pubblico  ministero  per   le   sue
          determinazioni. 
                4. Il  giudice  di  appello,  se  accerta  una  delle
          nullita' indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la
          nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o  della
          sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e  rinvia
          gli atti al giudice che procedeva quando si  e'  verificata
          la nullita'. Nello  stesso  modo  il  giudice  provvede  se
          accerta una delle nullita' indicate nell'articolo  180  che
          non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita'  del
          provvedimento che dispone il giudizio o della  sentenza  di
          primo grado. 
                5. Se si tratta di altre nullita' che non sono  state
          sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
          degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita',  decidere
          nel merito,  qualora  riconosca  che  l'atto  non  fornisce
          elementi necessari al giudizio. 
                5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si
          e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi  e'  la  prova
          che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei
          presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3,
          il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e
          dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva
          quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e'  sanata
          se non e' stata eccepita  nell'atto  di  appello.  In  ogni
          caso, la nullita' non puo' essere rilevata  o  eccepita  se
          risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza  del
          processo ed era nelle condizioni di comparire  in  giudizio
          prima della pronuncia della sentenza impugnata. 
                5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma
          restando la validita' degli atti regolarmente  compiuti  in
          precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per
          esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto: 
                  a) se fornisce la prova  che,  per  caso  fortuito,
          forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato
          nell'assoluta impossibilita' di comparire  in  tempo  utile
          per esercitare le facolta' dalle quali e'  decaduto  e  che
          non  ha  potuto  trasmettere   tempestivamente   la   prova
          dell'impedimento senza sua colpa; 
                  b)  se,  nei  casi  previsti  dai  commi  2   e   3
          dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver  avuto
          effettiva conoscenza della pendenza del processo e  di  non
          esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per
          esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto. 
                5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il  giudice
          di appello annulla la sentenza e  dispone  la  trasmissione
          degli atti al giudice della fase nella  quale  puo'  essere
          esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e'  decaduto,
          salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai  sensi
          dell'articolo 444 ovvero l'oblazione  o  esclusivamente  la
          rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi
          provvede il  giudice  di  appello.  Quando  il  giudice  di
          appello rigetta l'istanza di  applicazione  della  pena  ai
          sensi dell'articolo 444  o  di  oblazione,  le  stesse  non
          possono essere riproposte. 
                6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che
          il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
          iniziata o proseguita, il giudice di appello, se  riconosce
          erronea  tale   dichiarazione,   ordina,   occorrendo,   la
          rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. 
                7. Quando il giudice di primo grado  ha  respinto  la
          domanda di oblazione, il giudice di appello,  se  riconosce
          erronea tale decisione, accoglie la domanda e  sospende  il
          dibattimento fissando un termine massimo  non  superiore  a
          dieci giorni per il pagamento delle  somme  dovute.  Se  il
          pagamento  avviene  nel  termine,  il  giudice  di  appello
          pronuncia sentenza di proscioglimento. 
                8. Nei casi previsti dal  comma  1,  se  annulla  una
          sentenza della corte di assise o del tribunale  collegiale,
          il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
          altra sezione della stessa corte o dello  stesso  tribunale
          ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
          Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o  di  un
          giudice   per   le   indagini   preliminari,   dispone   la
          trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia  il
          giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
          sentenza annullata.".