Art. 35
Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 611:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte provvede
sui ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito
e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui
motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie
senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale
presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi
nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei
procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze
pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il
procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in
pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in
camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione
con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di
udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a
norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto
esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche
con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene
sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziario.
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e
sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni
dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando
ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che
l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e
dei difensori. La cancelleria da' avviso del provvedimento al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara'
trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme
previste dall'articolo 127.
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte
puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza
pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del
procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni
sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante
l'avviso di fissazione dell'udienza.
1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme
previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza e'
comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i
termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la
richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e
a tre giorni per le memorie di replica.
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la
trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio
con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e
dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della
nuova udienza.»;
3) nella rubrica le parole «in camera di consiglio» sono
soppresse;
b) all'articolo 623, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, 4 e 5-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «e 4»;
2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) se e'
annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo
604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si e' verificata
la nullita' o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al
giudice del grado e della fase nella quale puo' essere esercitata la
facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo risulti che
l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle
condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della
sentenza impugnata;».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 611 e 623 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 611 (Procedimento). - 1. La corte provvede sui
ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente
stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127,
la corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore generale e sulle memorie senza la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore
generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono
presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni
prima, memorie di replica.
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi
contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi
dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori
possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli
stessi possono chiedere la trattazione in camera di
consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la
trattazione con l'osservanza delle forme previste
dall'articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate
all'esito di udienza in camera di consiglio senza la
partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis,
salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto
la specie o la misura della pena, anche con riferimento al
giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
pene sostitutive, della sospensione della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziario.
1-ter. Le richieste di cui al comma 2-bis sono
irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel
termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di
fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la
richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si
svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei
difensori. La cancelleria da' avviso del provvedimento al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il
ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 2-bis, la
corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio con la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori per
la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame,
dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di
fissazione dell'udienza.
1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le
forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione
dell'udienza e' comunicato o notificato almeno venti giorni
prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter
sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di
intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a
tre giorni per le memorie di replica.
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio
per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in
camera di consiglio con la partecipazione delle parti,
indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione
alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.
2."
"Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei
casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla
sentenza di annullamento;
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei
casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
di primo grado;
b-bis) se e' annullata una sentenza di condanna nei
casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di
cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
del grado e della fase in cui si e' verificata la nullita'
o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al
giudice del grado e della fase nella quale puo' essere
esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto,
salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della
pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in
giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;
c) se e' annullata la sentenza di una corte di
assise di appello o di una corte di appello ovvero di una
corte di assise o di un tribunale in composizione
collegiale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a
un'altra sezione della stessa corte o dello stesso
tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu'
vicini;
d) se e' annullata la sentenza di un tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata.".