Art. 35 
 
 Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 611: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte provvede
sui ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente  stabilito
e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui
motivi, sulle richieste del  procuratore  generale  e  sulle  memorie
senza la partecipazione del procuratore  generale  e  dei  difensori.
Fino a quindici giorni prima  dell'udienza  il  procuratore  generale
presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare  motivi
nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»; 
      2) dopo il comma 1,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Nei
procedimenti  per  la  decisione  sui  ricorsi  contro  le   sentenze
pronunciate  nel  dibattimento  o  ai  sensi  dell'articolo  442   il
procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in
pubblica udienza. Gli  stessi  possono  chiedere  la  trattazione  in
camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: 
          a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la  trattazione
con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127; 
          b) sui ricorsi avverso sentenze  pronunciate  all'esito  di
udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a
norma  dell'articolo  598-bis,  salvo  che  l'appello   abbia   avuto
esclusivamente per oggetto la specie o la misura  della  pena,  anche
con riferimento  al  giudizio  di  comparazione  fra  circostanze,  o
l'applicabilita' delle  circostanze  attenuanti  generiche,  di  pene
sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione  della
condanna nel certificato del casellario giudiziario. 
        1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e
sono presentate, a pena di decadenza, nel  termine  di  dieci  giorni
dalla  ricezione  dell'avviso  di  fissazione  dell'udienza.   Quando
ritiene ammissibile la  richiesta  proposta,  la  corte  dispone  che
l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale  e
dei  difensori.  La  cancelleria  da'  avviso  del  provvedimento  al
procuratore generale e ai difensori, indicando se  il  ricorso  sara'
trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con  le  forme
previste dall'articolo 127. 
        1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis,  la  corte
puo'  disporre  d'ufficio  la  trattazione  del  ricorso  in  udienza
pubblica  o  in  camera  di  consiglio  con  la  partecipazione   del
procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni
sottoposte al suo esame, dandone comunicazione  alle  parti  mediante
l'avviso di fissazione dell'udienza. 
        1-quinquies.  Nei  procedimenti  da  trattare  con  le  forme
previste dall'articolo 127, l'avviso di  fissazione  dell'udienza  e'
comunicato o notificato almeno venti giorni prima  dell'udienza  e  i
termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la
richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie  e
a tre giorni per le memorie di replica. 
        1-sexies.  Se  ritiene  di  dare  al  fatto  una  definizione
giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il  rinvio  per  la
trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di  consiglio
con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio  e
dandone comunicazione alle parti con  l'avviso  di  fissazione  della
nuova udienza.»; 
      3) nella rubrica  le  parole  «in  camera  di  consiglio»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 623, comma 1: 
      1) alla lettera b), le parole: «, 4 e  5-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 4»; 
      2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis)  se  e'
annullata una sentenza di condanna nei  casi  previsti  dall'articolo
604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli  atti  siano
trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si  e'  verificata
la nullita' o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma  5-ter,  al
giudice del grado e della fase nella quale puo' essere esercitata  la
facolta' dalla  quale  l'imputato  e'  decaduto,  salvo  risulti  che
l'imputato era a conoscenza  della  pendenza  del  processo  e  nelle
condizioni di comparire  in  giudizio  prima  della  pronuncia  della
sentenza impugnata;». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  611  e  623  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 611 (Procedimento). - 1. La corte provvede  sui
          ricorsi in camera di  consiglio.  Se  non  e'  diversamente
          stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo  127,
          la  corte  giudica  sui   motivi,   sulle   richieste   del
          procuratore   generale   e   sulle   memorie    senza    la
          partecipazione del procuratore generale  e  dei  difensori.
          Fino a quindici giorni prima  dell'udienza  il  procuratore
          generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono
          presentare motivi nuovi, memorie e, fino  a  cinque  giorni
          prima, memorie di replica. 
                1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui  ricorsi
          contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai  sensi
          dell'articolo 442 il procuratore  generale  e  i  difensori
          possono chiedere la trattazione in  pubblica  udienza.  Gli
          stessi  possono  chiedere  la  trattazione  in  camera   di
          consiglio con la loro partecipazione per la decisione: 
                  a) sui ricorsi per i  quali  la  legge  prevede  la
          trattazione   con   l'osservanza   delle   forme   previste
          dall'articolo 127; 
                  b)  sui  ricorsi   avverso   sentenze   pronunciate
          all'esito di  udienza  in  camera  di  consiglio  senza  la
          partecipazione delle parti, a norma dell'articolo  598-bis,
          salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per  oggetto
          la specie o la misura della pena, anche con riferimento  al
          giudizio    di    comparazione    fra    circostanze,     o
          l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
          pene sostitutive, della sospensione della pena o della  non
          menzione della  condanna  nel  certificato  del  casellario
          giudiziario. 
                1-ter. Le  richieste  di  cui  al  comma  2-bis  sono
          irrevocabili e sono presentate, a pena  di  decadenza,  nel
          termine di dieci  giorni  dalla  ricezione  dell'avviso  di
          fissazione  dell'udienza.  Quando  ritiene  ammissibile  la
          richiesta proposta,  la  corte  dispone  che  l'udienza  si
          svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei
          difensori. La cancelleria da' avviso del  provvedimento  al
          procuratore  generale  e  ai  difensori,  indicando  se  il
          ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in  camera  di
          consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 
                1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 2-bis, la
          corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in
          udienza  pubblica  o  in  camera  di   consiglio   con   la
          partecipazione del procuratore generale e dei difensori per
          la rilevanza  delle  questioni  sottoposte  al  suo  esame,
          dandone  comunicazione  alle  parti  mediante  l'avviso  di
          fissazione dell'udienza. 
                1-quinquies. Nei  procedimenti  da  trattare  con  le
          forme previste dall'articolo 127,  l'avviso  di  fissazione
          dell'udienza e' comunicato o notificato almeno venti giorni
          prima dell'udienza e i termini di cui ai commi  1  e  1-ter
          sono  ridotti  a  cinque  giorni  per   la   richiesta   di
          intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie  e  a
          tre giorni per le memorie di replica. 
                1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
          giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio
          per la trattazione del ricorso in  udienza  pubblica  o  in
          camera di consiglio  con  la  partecipazione  delle  parti,
          indicando la ragione del  rinvio  e  dandone  comunicazione
          alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza. 
                2." 
 
                "Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1.  Fuori  dei
          casi previsti dagli articoli 620 e 622: 
                  a)  se  e'  annullata  un'ordinanza,  la  corte  di
          cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al  giudice
          che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi  alla
          sentenza di annullamento; 
                  b) se e' annullata una  sentenza  di  condanna  nei
          casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la  Corte  di
          cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al  giudice
          di primo grado; 
                  b-bis) se e' annullata una sentenza di condanna nei
          casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la  Corte  di
          cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al  giudice
          del grado e della fase in cui si e' verificata la  nullita'
          o, nei casi previsti dall'articolo  604,  comma  5-ter,  al
          giudice del grado e della  fase  nella  quale  puo'  essere
          esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e'  decaduto,
          salvo  risulti  che  l'imputato  era  a  conoscenza   della
          pendenza del processo e nelle condizioni  di  comparire  in
          giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata; 
                  c) se e' annullata la  sentenza  di  una  corte  di
          assise di appello o di una corte di appello ovvero  di  una
          corte  di  assise  o  di  un  tribunale   in   composizione
          collegiale,  il  giudizio  e'  rinviato  rispettivamente  a
          un'altra  sezione  della  stessa  corte  o   dello   stesso
          tribunale o, in mancanza, alla corte o  al  tribunale  piu'
          vicini; 
                  d) se e' annullata  la  sentenza  di  un  tribunale
          monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
          corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
          medesimo  tribunale;  tuttavia,  il  giudice  deve   essere
          diverso  da  quello  che   ha   pronunciato   la   sentenza
          annullata.".