Art. 36
Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura
penale
1. Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis
Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei
diritti dell'uomo
Art. 628-bis (Richiesta per l'eliminazione degli effetti
pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali o dei Protocolli addizionali). - 1. Il
condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono
richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o
il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di
disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i
provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli
derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una
violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o
dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha
accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la
cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della
Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione
da parte dello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione
specifica delle ragioni che la giustificano ed e' presentata
personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo
congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con
ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste
dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui e' divenuta
definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la
violazione o dalla data in cui e' stata emessa la decisione che ha
disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla
richiesta sono depositati, con le medesime modalita', la sentenza o
il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte
europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano
la richiesta.
3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a
pena di inammissibilita'.
4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti,
la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della
misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.
5. Fuori dei casi di inammissibilita', la Corte di cassazione
accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte
europea, per natura e gravita', ha avuto una incidenza effettiva
sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei
confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la
Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti
pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra,
la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti
trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura
del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in
cui si e' verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte
conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza
svoltosi.
6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della
Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al
giudice di primo grado.
7. Quando la riapertura del processo e' disposta davanti alla
corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624,
si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo
decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine
di cui all'articolo 128.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il
diritto dell'imputato di partecipare al processo.»;