Art. 37 
 
 Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo IV del  Libro  IX  del  codice  di  procedura  penale,
l'articolo 629-bis e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1.  Fuori  dei  casi
disciplinati  dall'articolo  628-bis,  il  condannato  o  la  persona
sottoposta a misura di sicurezza con sentenza  passata  in  giudicato
nei cui confronti si  sia  proceduto  in  assenza  puo'  ottenere  la
rescissione del giudicato qualora  provi  che  sia  stato  dichiarato
assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e
che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini
senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto  effettiva  conoscenza
della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 
    2. La richiesta e' presentata  alla  corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento,  a  pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito  di  procura  speciale  entro  trenta   giorni   dal   momento
dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 
    3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e,  se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone  la  trasmissione
degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e'  verificata
la nullita'. 
    4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».