Art. 37
Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale
1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale,
l'articolo 629-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori dei casi
disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona
sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato
nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la
rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato
assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e
che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini
senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza
della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento
dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione
degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata
la nullita'.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».