Art. 41 
 
Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV 
 
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'esercente che non
effettua con le modalita' e scadenze indicate  le  misurazioni  e  le
valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e  3,  e  articolo
22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi  o  con
l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.» 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  L'omissione  della
notifica prevista dall'articolo 24 e' punita  con  l'arresto  da  sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad  euro  30.000,00.
L'inottemperanza   alle   prescrizioni   date    dall'amministrazione
competente e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con  l'ammenda
da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta l'art. 205 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  205  (Sanzioni  penali  relative  al  Titolo  IV
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142-bis)).
          - 1. L'esercente  che  non  effettua  con  le  modalita'  e
          scadenze indicate le misurazioni e le  valutazioni  di  cui
          agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e art. 22, commi 1,  2
          e 3, e' punito con l'arresto  da  uno  a  sei  mesi  o  con
          l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. 
              2. L'esercente che, in violazione dell'art.  17,  comma
          3, non si avvale dell'esperto di cui all'art. 15 o non pone
          in essere le misure correttive  indicate  dallo  stesso  e'
          punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
          da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. 
              3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e  28,
          comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate
          di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni. 
              4. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 4, ai soggetti
          che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI  e
          XII si applicano le relative sanzioni. 
              5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'art.
          23  o   all'art.   26   senza   il   titolo   autorizzativo
          rispettivamente  prescritto  oppure  in  violazione   delle
          prescrizioni in esso contenute e' punito con  l'arresto  da
          sei mesi ad un anno e con l'ammenda da  euro  30.000,00  ad
          euro 90.000,00. 
              6. L'omissione della notifica prevista dall'art. 24  e'
          punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda
          da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00.  L'inottemperanza  alle
          prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita
          con l'arresto da uno a tre mesi o  con  l'ammenda  da  euro
          1.500, 00 ad euro 5.000,00. 
              7. La violazione del divieto di cui all'art. 23,  comma
          9, e' punita con l'arresto da sei mesi ad  un  anno  e  con
          l'ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00. 
              8. La violazione del divieto di cui all'art. 29,  comma
          6, e' punita  con  l'arresto  da  uno  a  tre  anni  e  con
          l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00. 
              9. La prosecuzione delle attivita' dopo la  sospensione
          o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e'  punita  con
          le pene  previste  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  in
          assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».