Art. 41 Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV 1. All'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.» b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24 e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.».
Note all'art. 41: - Si riporta l'art. 205 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 205 (Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142-bis)). - 1. L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e art. 22, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. 2. L'esercente che, in violazione dell'art. 17, comma 3, non si avvale dell'esperto di cui all'art. 15 o non pone in essere le misure correttive indicate dallo stesso e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. 3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni. 4. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si applicano le relative sanzioni. 5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'art. 23 o all'art. 26 senza il titolo autorizzativo rispettivamente prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 6. L'omissione della notifica prevista dall'art. 24 e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500, 00 ad euro 5.000,00. 7. La violazione del divieto di cui all'art. 23, comma 9, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00. 8. La violazione del divieto di cui all'art. 29, comma 6, e' punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00. 9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».