Art. 42 
 
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII 
 
  1. All'articolo 208, comma 2, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: «comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«commi 1 e 2». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta l'art. 208 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 208  (Sanzioni  penali  relative  al  Titolo  VII
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.  137)).  -
          1. L'esercizio delle  pratiche  di  categoria  A  senza  il
          nulla-osta di cui all'art. 51, comma  1,  o  in  violazione
          delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica
          indicati ai sensi dell'art. 50,  comma  7,  e'  punito  con
          l'arresto da sei mesi a due anni e con  l'ammenda  da  euro
          15.000,00 ad  euro  50.000,00  euro.  La  violazione  delle
          prescrizioni  dettate  con  il  nulla-osta  e'  punito  con
          l'arresto da tre mesi ad un anno o con  l'ammenda  da  euro
          10.000,00 ad euro 45.000,00. 
              2. L'esercizio delle pratiche di categoria B  senza  il
          nulla-osta di cui all'art. 52, commi 1 e 2, o in violazione
          delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica
          indicati ai sensi dell'art. 50,  comma  7,  e'  punito  con
          l'arresto da due  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
          5.000,00   ad   euro   30.000,00.   La   violazione   delle
          prescrizioni  dettate  con  il  nulla-osta  e'  punito  con
          l'arresto da un mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro
          3.000,00 ad euro 20.000,00. 
              3. Chiunque effettua lo smaltimento, il  riciclo  o  il
          riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di
          cui all'art. 54, comma 1, e' punito con l'arresto da uno  a
          tre  anni  e  con  l'ammenda  da  euro  30.000,00  a   euro
          150.000,00.  La  violazione  delle   prescrizioni   dettate
          nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei  mesi  a
          due  anni  e  con  l'ammenda  da  euro  20.000,00  ad  euro
          100.000,00. 
              4. La violazione del divieto di cui all'art. 54,  comma
          9, o lo svolgimento  dell'attivita'  di  cui  all'art.  54,
          comma 10, in assenza dell'autorizzazione  o  in  violazione
          delle prescrizioni, sono puniti con l'arresto da  sei  mesi
          ad un anno  e  con  l'ammenda  da  euro  3.000,00  ad  euro
          15.000,00. 
              5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli  articoli
          56,  comma  1,  e  57,  comma   1,   senza   le   richieste
          autorizzazioni e' punito con l'arresto da uno a due anni  e
          con l'ammenda da  euro  15.000,00  ad  euro  60.000,00.  La
          violazione delle prescrizioni dettate  nell'autorizzazione,
          nonche' delle disposizioni di cui all'art. 56, commi 3 e 4,
          e' punita con l'arresto da  sei  mesi  ad  un  anno  e  con
          l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. 
              6. La violazione della disposizione di cui all'art. 58,
          comma 1, e' punita con l'arresto da uno a tre  anni  o  con
          l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro 120.000,00. 
              7.  Chiunque  effettua  una  delle  attivita'  di   cui
          all'art. 59, comma 1, senza  il  preventivo  nulla-osta  e'
          punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda
          da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00.  La  violazione  delle
          prescrizioni  dettate  con  il  nulla-osta  e'  punito  con
          l'arresto da quattro mesi ad un anno  o  con  l'ammenda  da
          euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. 
              8. La prosecuzione delle attivita' dopo la  sospensione
          o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e'  punita  con
          le pene  previste  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  in
          assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».