Art. 42 Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII 1. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».
Note all'art. 42: - Si riporta l'art. 208 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 208 (Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 137)). - 1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'art. 50, comma 7, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 45.000,00. 2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 52, commi 1 e 2, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'art. 50, comma 7, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da un mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 20.000,00. 3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 54, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00. 4. La violazione del divieto di cui all'art. 54, comma 9, o lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 54, comma 10, in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 15.000,00. 5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 56, comma 1, e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 56, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. 6. La violazione della disposizione di cui all'art. 58, comma 1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro 120.000,00. 7. Chiunque effettua una delle attivita' di cui all'art. 59, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. 8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».