Art. 43 
 
Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X 
 
  1. All'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque  pone  in  essere
l'attivita'  di  cui  all'articolo  96  senza  il  prescritto  titolo
autorizzativo o in violazione delle condizioni e  dei  requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad  un
anno o  con  l'ammenda  da  euro  30.000,00  ad  euro  90.000,00.  La
violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione  e'  punita
con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00  ad
euro 30.000,00.». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta l'art. 210 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 210 (Sanzioni penali relative ai Titoli  IX  e  X
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.  138)).  -
          1. Chiunque  pone  in  essere  le  attivita'  di  cui  agli
          articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue  le  operazioni  connesse
          alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all'art.
          98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e' punito
          con l'arresto da sei mesi a tre anni  o  con  l'ammenda  da
          euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 
              2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui  all'art.
          96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione
          delle  condizioni   e   dei   requisiti   per   l'esercizio
          dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei  mesi  ad  un
          anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad  euro  90.000,00.
          La     violazione      delle      prescrizioni      dettate
          nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da  due  a  sei
          mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 
              3. Il titolare dell'autorizzazione di cui  all'art.  6,
          della legge 31 dicembre 1962, n. 1860  o  il  titolare  del
          nulla-osta di cui all'art.  77  del  presente  decreto  che
          mettono  in  esecuzione  i  progetti  particolareggiati  di
          impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art.  84,
          comma 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno o
          con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La  pena
          e' dell'arresto da tre a sei mesi o  dell'ammenda  da  euro
          15.000,00 ad euro 60.000,00 nel  caso  in  cui  i  progetti
          particolareggiati  di  cui  all'art.  84,  comma  2,  siano
          realizzati in difformita' da quanto approvato. 
              4. Il titolare dell'autorizzazione di cui  all'art.  98
          che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero
          i piani operativi senza l'approvazione di cui all'art.  99,
          comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui  all'art.
          99, comma 5, e' punito con l'arresto da tre a  sei  mesi  o
          con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La  pena
          e' dell'arresto da uno a tre mesi o  dell'ammenda  da  euro
          15.000,00 ad euro 40.000,00 nel  caso  in  cui  i  progetti
          particolareggiati  di  cui  all'art.  99,  comma  6,  siano
          realizzati in difformita' da quanto approvato. 
              5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei  titoli
          autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o
          il regolamento di  esercizio  di  cui  all'art.  89  oppure
          contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui  agli
          articoli 91, comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2,  e'
          punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda  da
          euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 
              6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'art. 87 in
          assenza dell'approvazione del  programma  generale  di  cui
          all'art. 87, comma 4, o in mancanza del parere positivo  di
          cui all'art.  87,  comma  5,  ovvero  in  violazione  delle
          prescrizioni previste dall'art. 87, comma 6, e' punito  con
          l'arresto da due  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
          20.000,00 ad euro 60.000,00. 
              7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli  articoli
          79, comma 1, lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e'  punito
          con l'arresto da uno a tre mesi o  con  l'ammenda  da  euro
          10.000,00 ad euro 30.000,00. 
              8. Il personale incaricato ai sensi dell'art. 91, comma
          1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza
          essere stato sostituito e' punito con l'arresto da quindici
          giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad  euro
          3.000,00. 
              9. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento  di
          cui  all'art.  103,  comma  1  primo  periodo,  e  l'omessa
          acquisizione dell'attestazione di cui all'art. 103, comma 1
          secondo periodo, sono punite con l'arresto  da  due  a  sei
          mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 
              10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione
          o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e'  punita  con
          le pene  previste  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  in
          assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».