Art. 43 Modifiche all'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X 1. All'articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.».
Note all'art. 43: - Si riporta l'art. 210 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 210 (Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 138)). - 1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all'art. 98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'art. 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui all'art. 77 del presente decreto che mettono in esecuzione i progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 84, comma 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all'art. 84, comma 2, siano realizzati in difformita' da quanto approvato. 4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 98 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi senza l'approvazione di cui all'art. 99, comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui all'art. 99, comma 5, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena e' dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all'art. 99, comma 6, siano realizzati in difformita' da quanto approvato. 5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o il regolamento di esercizio di cui all'art. 89 oppure contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91, comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'art. 87 in assenza dell'approvazione del programma generale di cui all'art. 87, comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all'art. 87, comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 87, comma 6, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. 7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1, lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 8. Il personale incaricato ai sensi dell'art. 91, comma 1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato sostituito e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 9. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento di cui all'art. 103, comma 1 primo periodo, e l'omessa acquisizione dell'attestazione di cui all'art. 103, comma 1 secondo periodo, sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.».