Art. 44 Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI 1. All'articolo 211, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 9».
Note all'art. 44: - Si riporta l'art. 211 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modifica-to dal presente decreto: «Art. 211 (Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 139)). - 1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00. 2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. 3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, commi 2, 3 e 9, 122 e 131, comma 2, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere b) e c), e' punita con l'ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00. 6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), e' punita con l'arresto da giorni quindici ad un mese o con l'ammenda da euro 300,00 ad euro 2.000,00. 7. L'inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 134, commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6 e 7 e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. 8. La violazione dell'art. 142, comma 1, e' punita con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000, ad euro 60.000,00. 9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori. 10. L'esercizio di funzioni proprie degli esperti di radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non abilitati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 129 e 138, nonche' l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.».