Art. 44 
 
Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI 
 
  1. All'articolo 211, comma 3, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101,  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 9». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta l'art. 211 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modifica-to dal presente decreto: 
              «Art.  211  (Sanzioni  penali  relative  al  Titolo  XI
          (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.  139)).  -
          1. La violazione dei divieti  di  cui  agli  articoli  107,
          comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1,  134,  comma  3,  137,
          commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da uno a  due  anni  e
          con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00. 
              2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
          cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi  2
          e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141,
          commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da tre a  sei  mesi  o
          con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. 
              3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
          cui agli articoli 109, commi 2, 3 e 9, 122 e 131, comma  2,
          e' punita con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 
              4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
          cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con
          l'arresto da due  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
          1.000,00 ad euro 5.000,00. 
              5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
          cui agli articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e  118,
          comma 2 lettere b) e c), e' punita con  l'ammenda  da  euro
          150,00 ad euro 500,00. 
              6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di
          cui agli articoli 130, 131, comma 1,  137,  comma  3,  139,
          comma 1 lettera a),  e'  punita  con  l'arresto  da  giorni
          quindici ad un mese o con l'ammenda da euro 300,00 ad  euro
          2.000,00. 
              7.  L'inottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 134, commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6
          e 7 e' punita con  l'arresto  da  uno  a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. 
              8. La violazione dell'art. 142, comma 1, e' punita  con
          l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,
          ad euro 60.000,00. 
              9. La prosecuzione delle attivita' dopo la  sospensione
          o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e'  punita  con
          le pene  previste  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  in
          assenza dei prescritti titoli autorizzatori. 
              10. L'esercizio di funzioni proprie  degli  esperti  di
          radioprotezione  o  dei  medici  autorizzati  ad  opera  di
          soggetti non abilitati  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
          articoli 129 e 138, nonche' l'utilizzo di esperti e  medici
          non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni e'  punito
          con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
          2.000,00 ad euro 6.000,00.».