Art. 45 
 
Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII 
 
  1. All'articolo 218, comma 1, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: «dall'articolo 53, comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 46, comma 1 o dall'articolo 53,  comma
1». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta l'art. 218 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 218 (Sanzioni amministrative relative  al  Titolo
          VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 137)).
          - 1. Chiunque omette la  notifica  prevista  dall'art.  46,
          comma 1 o dall'art. 53, comma 1, o compie le  attivita'  di
          cui all'art. 53, comma 2,  in  assenza  dell'autorizzazione
          prevista e' punito con la sanzione amministrativa  da  euro
          5.000,00 a euro 10.000,00. 
              2. L'inottemperanza  agli  obblighi  di  registrazione,
          trasmissione, comunicazione o informazione  previsti  dagli
          articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma
          1, sono punite  con  la  sanzione  amministrativa  da  euro
          2.000,00 ad euro 6.000,00.».