Art. 45 Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII 1. All'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «dall'articolo 53, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 46, comma 1 o dall'articolo 53, comma 1».
Note all'art. 45: - Si riporta l'art. 218 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 218 (Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 137)). - 1. Chiunque omette la notifica prevista dall'art. 46, comma 1 o dall'art. 53, comma 1, o compie le attivita' di cui all'art. 53, comma 2, in assenza dell'autorizzazione prevista e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 2. L'inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.».