Art. 41 
 
  Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i  progetti  concernenti  impianti  di
produzione di idrogeno verde  ovvero  rinnovabile  di  cui  al  punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da
fonti rinnovabili, ove previsti»; 
  b) all'allegato II  alla  parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'
inserito il seguente: 
    «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di  idrogeno
verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione  su  scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno
verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate  varie  unita'
produttive funzionalmente connesse tra loro.».