Art. 42 
 
Interventi  di  rinaturazione  dell'area  del  Po  ((e   misure   per
                    l'approvvigionamento idrico)) 
 
  1.  Gli  interventi  di  cui  alla  Missione   2,   Componente   4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel  Programma  d'azione  per  la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto  del  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po  ((n.  96
del 2 agosto  2022))  sono  di  pubblica  utilita',  indifferibili  e
urgenti. 
  ((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del
territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))