Art. 42
Interventi di rinaturazione dell'area del Po ((e misure per
l'approvvigionamento idrico))
1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po ((n. 96
del 2 agosto 2022)) sono di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti.
((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del
territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))