Art. 45 
 
Utilizzo dei proventi delle  ((aste  per  le  emissioni  di  CO²))  e
  supporto al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
  per la gestione del Fondo per il programma nazionale  di  controllo
  dell'inquinamento atmosferico ((e ulteriori disposizioni in materia
  di contrasto all'inquinamento atmosferico)) 
 
  1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo  9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi  di  cui  all'articolo
46, comma 5» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  le  spese,  nel
limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per  il  supporto  tecnico
operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica
ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui  al  presente
comma». 
  2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente
a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle
((risorse del Fondo)) stesso, nel limite  del  due  per  cento  delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.». 
  ((2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il  clima,  di
cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi  stabiliti  nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale  dei
quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge  n.  234
del 2021, dopo il comma 488 e' inserito  il  seguente:  «488-bis.  Le
risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e  pertanto,
in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita'  di  gestore  del
Fondo,  quest'ultima  rende  una  dichiarazione  negativa  ai   sensi
dell'articolo 547 del codice di procedura civile». 
  2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari  a
ricondurre la situazione di inquinamento  dell'aria  entro  i  limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  nonche'
per  sostenere  gli  investimenti  per   far   fronte   all'emergenza
energetica in atto per impianti a  fonti  di  energia  rinnovabili  e
biocarburanti e  per  infrastrutture  di  ricarica  elettrica  per  i
veicoli anche del trasporto  pubblico  locale  ovvero  utilizzati  in
agricoltura, le risorse  previste  dall'articolo  30,  comma  14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.   58,   sono
incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e
forestali  sostenibili,  in  grado  di  migliorare  le  capacita'  di
assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a  quelle
prescritte  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di
conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati
su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale,  di  seguito
denominato «Registro». I  crediti  di  cui  al  presente  comma  sono
utilizzabili nell'ambito  di  un  mercato  volontario  nazionale,  in
coerenza con le  disposizioni  relative  al  Registro  nazionale  dei
serbatoi di carbonio agroforestali di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  1°  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008. 
  2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono  essere
utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9  giugno
2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE)  2017/2392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e,  pur
contribuendo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   nazionali   di
assorbimento delle emissioni di gas a  effetto  serra  contabilizzati
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai  fini
dell'impiego su  base  volontaria,  esclusivamente  per  le  pratiche
aggiuntive di  gestione  sostenibile  realizzate  in  base  a  quanto
disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza  dell'ISPRA
per le attivita' connesse all'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio (INFC). 
  2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti  di
carbonio generati e certificati ai  sensi  del  comma  2-septies,  su
richiesta  dei  soggetti  proprietari  ovvero  gestori  di  superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e  4
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e
dal Piano  strategico  della  politica  agricola  comune  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 dicembre  2021,  che  realizzano  attivita'  di  imboschimento,
rimboschimento  e  gestione   sostenibile   agricola   e   forestale,
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea
e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e
dal Gruppo intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento  climatico
(IPCC). 
  2-septies.  Con  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare  i
criteri per  l'attuazione  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  e  a
definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del
Registro  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), in coerenza con le  informazioni  territoriali  e  produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le  modalita'  di
iscrizione,  aggiornamento  e  controllo  dei   crediti   registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei  commi  da  2-quater  a  2-septies  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello  stesso  il
CREA  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.))