((Art. 45 - bis 
 
Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  per  l'attuazione
  degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e
  della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)) 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per
l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti
alla gestione degli  interventi  della  Missione  2  del  PNRR,  puo'
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  (GSE),  mediante
la  sottoscrizione   di   appositi   accordi,   fermo   restando   il
mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni  responsabilita'
in  merito  all'attuazione  degli  interventi  stessi  nonche'  delle
attivita'  da  svolgere  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108.  Alle  attivita'  previste  dal
presente comma si provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica» e «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica»; 
  b) al comma 6, secondo periodo, dopo le  parole:  «in  house»  sono
inserite le seguenti: «, del GSE».