Art. 44 Estensione dello stanziamento per le annualita' 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente legge: «Art. 26. (Supporto tecnico-operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica). - 1. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e' istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nonche' pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»