Art. 41 
 
                   Semplificazione per lo sviluppo 
                  dell'idrogeno verde e rinnovabile 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, quinto  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti  impianti
di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di  cui  al  punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da
fonti rinnovabili, ove previsti»; 
    b) all'allegato II alla parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'
inserito il seguente: 
      «6-bis)  Impianti  chimici  integrati  per  la  produzione   di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per  la  produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie
unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».