Art. 41
Semplificazione per lo sviluppo
dell'idrogeno verde e rinnovabile
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti impianti
di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da
fonti rinnovabili, ove previsti»;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e'
inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie
unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».