Art. 43 
 
              Disposizioni per l'efficienza energetica 
                      a valere sui fondi PREPAC 
 
  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.