Art. 43
Disposizioni per l'efficienza energetica
a valere sui fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle
commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione
agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e
attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi
beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.