Articolo 72. 
 
                        Procedura ristretta. 
 
  1. Nelle procedure ristrette  qualsiasi  operatore  economico  puo'
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un  avviso  di
indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato  II.6,  Parte
I, lettera B o  C  a  seconda  del  caso,  fornendo  le  informazioni
richieste dalla stazione appaltante. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato  l'avviso
di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara,  dalla  data
d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. 
  3. A seguito della valutazione da parte delle  stazioni  appaltanti
delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati
possono presentare un'offerta. Il termine  minimo  per  la  ricezione
delle offerte e' di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare
offerte. 
  4.  Se  le  stazioni  appaltanti  hanno  pubblicato   l'avviso   di
pre-informazione non utilizzato  per  l'indizione  di  una  gara,  il
termine minimo per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto
a dieci giorni purche' concorrano le seguenti circostanze: 
  a) l'avviso di  pre-informazione  contenga  tutte  le  informazioni
richieste nell'allegato  II.6,  Parte  I,  lettera  B,  sezione  B.1,
purche'  dette  informazioni  siano  disponibili  al  momento   della
pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 
  b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno  di
trentacinque giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della  data  di
trasmissione del bando di gara. 
  5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
d), dell'allegato I.1 possono fissare il  termine  per  la  ricezione
delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi
ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le
loro offerte. In mancanza di accordo,  il  termine  non  puo'  essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. 
  6. Quando per motivate ragioni di urgenza e' impossibile rispettare
i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  la   stazione
appaltante puo' fissare: 
  a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non
inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando  di
gara; 
  b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla  data  di  invio  dell'invito  a  presentare
offerte.