Articolo 74. 
 
                        Dialogo competitivo. 
 
  1. Nel  dialogo  competitivo  qualsiasi  operatore  economico  puo'
chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso
di indizione  di  gara,  fornendo  le  informazioni  richieste  dalla
stazione appaltante. 
  2.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara ai sensi dell'articolo 84. 
  3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o  nell'avviso
di indizione di gara  o  in  un  documento  descrittivo  allegato  le
esigenze che intendono perseguire,  i  requisiti  da  soddisfare,  il
criterio di aggiudicazione,  la  durata  indicativa  della  procedura
nonche' eventuali premi o pagamenti per i  partecipanti  al  dialogo.
L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente  sulla   base   del   criterio
dell'offerta con il miglior  rapporto  qualita'/prezzo  conformemente
all'articolo 108. 
  4. Prima dell'avvio del  dialogo  le  stazioni  appaltanti  possono
organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati
sulla base  della  documentazione  posta  a  base  di  gara  e  sulle
modalita' di svolgimento del dialogo. Nei  trenta  giorni  successivi
alla  conclusione  della  consultazione  i  partecipanti  selezionati
possono recedere dal dialogo. 
  5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli  aspetti  dell'appalto
ed e' finalizzato all'individuazione e  alla  definizione  dei  mezzi
piu' idonei a soddisfare le necessita' della stazione appaltante. Ove
previsto  nel  bando  di  gara  o  nel  documento  descrittivo  e  in
applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il  dialogo
competitivo puo' svolgersi in fasi successive per ridurre  il  numero
di  soluzioni  emerse  durante  la  fase  del  dialogo.  Il   dialogo
competitivo prosegue finche' la stazione appaltante non individua  la
soluzione o le soluzioni idonee a  soddisfare  le  proprie  esigenze.
Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti  rimanenti,
la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l'offerta
finale sulla base della soluzione  o  delle  soluzioni  presentate  e
specificate nella fase del  dialogo.  L'offerta  contiene  tutti  gli
elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione  del  progetto.  Le
offerte  presentate  possono  essere,  su  richiesta  della  stazione
appaltante, chiarite, precisate e  perfezionate.  I  chiarimenti,  le
precisazioni e il completamento delle informazioni non possono  avere
l'effetto  di  modificare  gli  aspetti  essenziali  dell'offerta   o
dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati  nel  bando
di  gara,  nell'avviso  di  indizione  di  gara   o   nel   documento
descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza
o di avere un effetto discriminatorio. 
  6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute  sulla  base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara,  nell'avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo. 
  7. La stazione appaltante puo' condurre ulteriori negoziazioni  con
l'operatore economico che risulta aver presentato  l'offerta  con  il
miglior  rapporto  qualita'/prezzo   per   confermare   gli   impegni
finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento
delle clausole del contratto, a condizione che da cio'  non  consegua
la modifica  sostanziale  di  elementi  fondamentali  dell'offerta  o
dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e  i  requisiti  definiti
nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di
falsare la concorrenza o creare discriminazioni.