Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo  quanto  disposto  dal  comma  3  del  presente  articolo,
dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli  da  1  a  21  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica ne' incremento della pressione tributaria rispetto a  quella
risultante dall'applicazione della legislazione vigente. 
  2. In considerazione della complessita' della  materia  trattata  e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema  di  decreto  legislativo  la
relazione tecnica fornisce le  indicazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2. 
  3. Qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri, che non  trovino  compensazione  al  loro  interno  o
mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente  integrate  in
base a quanto previsto dal  comma  5  del  medesimo  articolo  1,  si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre
2009,  n.  196,  ovvero  mediante  compensazione   con   le   risorse
finanziarie recate dai decreti legislativi adottati  ai  sensi  della
presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che  comportano
i nuovi o maggiori oneri. A  tale  fine,  le  maggiori  entrate  o  i
risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  I
decreti legislativi che  recano  nuovi  o  maggiori  oneri  o  minori
entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a  quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  2  e  5
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. Omissis 
                2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
          di riforma del sistema fiscale, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
          2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2023, di cui una quota non inferiore  a  5.000  milioni  di
          euro e non superiore a 6.000 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2022  e'  destinata  all'assegno  universale   e
          servizi alla famiglia. I predetti interventi sono  disposti
          con  appositi  provvedimenti  normativi,  a  valere   sulle
          risorse del Fondo di cui al primo periodo. 
                3.- 4. Omissis 
                5. Nel  rispetto  degli  obiettivi  programmatici  di
          finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento  di
          economia e finanza indica la quota delle  maggiori  entrate
          permanenti rispetto alle previsioni  tendenziali  formulate
          per il Documento  di  economia  e  finanza,  derivanti  dal
          miglioramento dell'adempimento spontaneo e  determinate  ai
          sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2.
          Per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto
          dai rispettivi statuti speciali e dalle relative  norme  di
          attuazione  e  le  maggiori  entrate  permanenti  rimangono
          acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote  previste  dai
          predetti statuti speciali. 
                Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 17  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.