Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo,
dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ne' incremento della pressione tributaria rispetto a quella
risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
2. In considerazione della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1,
comma 2.
3. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o
mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in
base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si
provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse
finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano
i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i
risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I
decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori
entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria.
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 5
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. Omissis
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di
euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e
servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti
con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al primo periodo.
3.- 4. Omissis
5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate
permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate
per il Documento di economia e finanza, derivanti dal
miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai
sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2.
Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono
acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai
predetti statuti speciali.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.