Art. 23
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il
Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza
pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove
intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza
costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.