Art. 23 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali  e  con  le
relative norme di attuazione. 
  2. In sede di attuazione della delega di  cui  all'articolo  1,  il
Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza
pubblica, nel caso di perdita di  gettito  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  promuove
intese  nel  rispetto  dei  principi  indicati  dalla  giurisprudenza
costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'articolo 17  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e' riportato nelle note all'articolo 1.