Art. 51 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: identifica  un
accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita'
fiscali  al  fine  di  consentire   lo   scambio   automatico   delle
informazioni relative alle comunicazioni rilevanti; 
    b)  «comunicazione   rilevante»:   identifica   il   modello   di
comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5; 
    c) «impresa locale designata»: identifica  l'impresa  localizzata
nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del
gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate  a  presentare  per
loro conto la comunicazione rilevante. 
  2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato  italiano  o
che e' un'entita' trasparente costituita secondo le leggi dello Stato
presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato  al
primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa  puo'  essere
presentata dall'impresa locale designata. 
  3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa  localizzata
nel territorio dello Stato italiano non e'  tenuta  a  presentare  la
comunicazione rilevante ad  essa  relativa  se  tale  adempimento  e'
effettuato: 
    a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con
riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha  in  essere
un  Accordo  qualificato  tra  autorita'  competenti  con  lo   Stato
italiano; 
    b) dall'impresa  designata  localizzata  in  un  Paese  che,  con
riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in  essere  un
Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano. 
  4. Nei casi  in  cui  i  commi  2,  secondo  periodo  e  3  trovano
applicazione, ogni impresa localizzata  nel  territorio  dello  Stato
italiano comunica all'Agenzia delle  entrate  i  dati  identificativi
rispettivamente della impresa locale designata e  della  controllante
capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 3 e il relativo Paese di localizzazione. 
  5.  La  comunicazione  rilevante   deve   contenere   le   seguenti
informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale: 
    a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice  di
identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione  e  la  loro
qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo; 
    b)   informazioni   sulla   struttura   societaria   del   gruppo
multinazionale   o   nazionale   di   appartenenza,    comprese    le
partecipazioni  di  controllo  che  un'impresa  detiene  in  un'altra
impresa; 
    c) le informazioni necessarie al fine di calcolare: 
      1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel  quale
e'  ubicata  almeno  un'impresa   e   l'importo   della   imposizione
integrativa relativa a ciascuna impresa; 
      2) l'importo della imposizione  integrativa  relativa  ad  ogni
membro di un gruppo a controllo congiunto; 
      3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e
della imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese; 
    d) l'elenco delle scelte previste  dal  decreto  che  sono  state
esercitate  e  revocate  nell'esercizio  a  cui   si   riferisce   la
comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle  scelte  previste  dal
decreto che sono in essere per tale esercizio. 
  6.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  5,  se   un'impresa
localizzata nel territorio dello Stato italiano la  cui  controllante
capogruppo e' localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni
che  sono  state  valutate  equivalenti   alle   disposizioni   della
direttiva, secondo quanto ivi previsto  all'articolo  52,  la  stessa
ovvero  l'impresa  locale  designata   presenta   una   comunicazione
rilevante contenente: 
    a) tutte le informazioni  necessarie  ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 8 e in particolare: 
      1) l'identificazione  di  tutte  le  imprese  nelle  quali  una
entita'   partecipante   parzialmente   posseduta   localizzata   nel
territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso
dell'esercizio, direttamente o indirettamente,  partecipazioni  nelle
imprese del gruppo multinazionale o nazionale; 
      2) una descrizione  della  struttura  societaria  contenente  i
rapporti  partecipativi  che  la  entita'  partecipante  parzialmente
posseduta di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese; 
      3) tutte le informazioni  che  sono  necessarie  per  calcolare
l'aliquota di imposizione effettiva e  l'imposta  minima  integrativa
dovuta in relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese  di  cui
al numero 1); 
      4) tutte le informazioni rilevanti ai  fini  della  corretta  e
puntuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16,  17
o 18; 
    b) tutte le informazioni  necessarie  ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20 e in particolare: 
      1)  l'identificazione  di  tutte  le  imprese  localizzate  nel
medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo; 
      2) una descrizione  della  struttura  societaria  contenente  i
rapporti partecipativi che  la  controllante  capogruppo  di  cui  al
numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate; 
      3) tutte le informazioni  che  sono  necessarie  per  calcolare
l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva  in
relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di
cui al numero 1); 
      4) tutte le informazioni rilevanti ai  fini  della  corretta  e
puntuale  allocazione  della  imposta  minima  suppletiva  ai   sensi
dell'articolo 21; 
    c) tutte le informazioni  necessarie  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta minima nazionale. 
  7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui  ai
commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni  di  esercizio  o  revoca  delle
opzioni  previste  dal  presente  Titolo   riguardanti   le   imprese
localizzate nel territorio dello  Stato,  sono  presentate  entro  il
quindicesimo mese successivo  all'ultimo  giorno  dell'esercizio  con
riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti  modalita',
elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole
OCSE, per la  trasmissione  della  predetta  comunicazione  rilevante
all'Agenzia delle entrate. 
  9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di
cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione  pari
o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di  100
mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi  o  di  invio  dei
dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le  sanzioni  amministrative
pecuniarie indicate nel primo periodo,  che  si  applicano  anche  in
relazione  alla  comunicazione  prevista  al  comma  4,  non  possono
comunque superare complessivamente un milione di euro  per  tutte  le
imprese  del  gruppo  multinazionale  o  nazionale  localizzate   nel
territorio dello Stato italiano  per  le  violazioni  degli  obblighi
informativi riguardanti ciascun esercizio  oggetto  di  comunicazione
rilevante.  Per  i  primi  tre   esercizi   di   applicazione   delle
disposizioni  del  presente  titolo,   le   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste al primo periodo sono ridotte del 50 per cento.