Art. 51 Obblighi informativi 1. Ai fini del presente articolo: a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita' fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti; b) «comunicazione rilevante»: identifica il modello di comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5; c) «impresa locale designata»: identifica l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per loro conto la comunicazione rilevante. 2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che e' un'entita' trasparente costituita secondo le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al primo periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa puo' essere presentata dall'impresa locale designata. 3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano non e' tenuta a presentare la comunicazione rilevante ad essa relativa se tale adempimento e' effettuato: a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano; b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano. 4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e il relativo Paese di localizzazione. 5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale: a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro qualificazione ai fini dell'applicazione del presente titolo; b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in un'altra impresa; c) le informazioni necessarie al fine di calcolare: 1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale e' ubicata almeno un'impresa e l'importo della imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa; 2) l'importo della imposizione integrativa relativa ad ogni membro di un gruppo a controllo congiunto; 3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese; d) l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonche' l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio. 6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo e' localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni che sono state valutate equivalenti alle disposizioni della direttiva, secondo quanto ivi previsto all'articolo 52, la stessa ovvero l'impresa locale designata presenta una comunicazione rilevante contenente: a) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e in particolare: 1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali una entita' partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle imprese del gruppo multinazionale o nazionale; 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la entita' partecipante parzialmente posseduta di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese; 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima integrativa dovuta in relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui al numero 1); 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 o 18; b) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e in particolare: 1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo; 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate; 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di cui al numero 1); 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale allocazione della imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21; c) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta minima nazionale. 7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonche' le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita', elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate. 9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo, che si applicano anche in relazione alla comunicazione prevista al comma 4, non possono comunque superare complessivamente un milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo periodo sono ridotte del 50 per cento.