Art. 52 
 
                               Opzioni 
 
  1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7,  13
e 15, articoli 49 e 50 sono validi per un periodo di cinque  esercizi
consecutivi  a  partire  dall'esercizio  con  riferimento  al   quale
l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova  automaticamente  salvo
che  l'impresa  dichiarante   ne   revochi   l'efficacia   ai   sensi
dell'articolo  49;  in  tal  caso,  la  revoca   ha   una   efficacia
quinquennale a partire dall'esercizio con  riferimento  al  quale  la
revoca e' effettuata. 
  2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28,  comma  6,  29,
comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1  e  47,
comma   2,   hanno   validita'   annuale.   L'opzione   si    rinnova
automaticamente  salvo   che   l'impresa   dichiarante   ne   revochi
l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 
  3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3,  7,  9,
13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35,  comma  2,
37, comma 1 e 47,  comma  2  e  articoli  49  e  50  sono  comunicate
all'autorita'  fiscale  del  Paese  di  localizzazione   dell'impresa
dichiarante.