Art. 52 Opzioni 1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 sono validi per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia ai sensi dell'articolo 49; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e' effettuata. 2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validita' annuale. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorita' fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.