Art. 53 
 
              Dichiarazione, riscossione, accertamento 
                             e sanzioni 
 
  1. La dichiarazione annuale  relativa  all'imposizione  integrativa
dovuta a titolo di imposta  minima  integrativa,  di  imposta  minima
suppletiva e di imposta  minima  nazionale  e'  presentata  entro  il
termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli  articoli
51, comma 7, e 58. 
  2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per
cento  dell'importo  dovuto  entro   l'undicesimo   mese   successivo
all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e
il versamento  dell'importo  residuo  e'  effettuato  entro  l'ultimo
giorno del mese successivo al termine previsto nel  comma  1  per  la
dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le  modalita'  per
gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. 
  4. Ai fini dell'accertamento,  delle  sanzioni,  della  riscossione
delle imposte di cui  all'articolo  1  nonche'  del  contenzioso,  si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
imposte sui redditi. 
  5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni  del
presente titolo non si fa luogo  ad  irrogazione  delle  sanzioni  ad
eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.