Art. 38 
 
                Pubblicita' dei medicinali veterinari 
 
  1. La pubblicita' dei medicinali veterinari si attua  conformemente
a quanto previsto negli articoli 119, 120 e 121 del regolamento,  con
le modalita' indicate nell'allegato V del presente decreto. 
  2. I medicinali veterinari autorizzati o registrati non soggetti  a
obbligo  di  prescrizione  veterinaria  possono  essere  oggetto   di
pubblicita' nei confronti della generalita' delle persone diverse  da
quelle  indicate  nell'articolo  120  del  regolamento,  secondo   le
modalita' e le condizioni di cui all'articolo  119  del  regolamento,
previo rilascio dell'autorizzazione  da  parte  del  Ministero  della
salute secondo la procedura definita  nell'allegato  V  del  presente
decreto. 
  3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari
a scopo pubblicitario. 
  4.  E'  vietato  menzionare  la  denominazione  di  un   medicinale
veterinario in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto
in  pubblicazioni  a  stampa,  trasmissioni  radio-televisive  e   in
messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico. 
  5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 2 del  presente  articolo
sia effettuata in violazione alle disposizioni del regolamento e  del
presente decreto, il Ministero della salute: 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministero, ove non ritenga  di  provvedere  ai
sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175. 
  6. Fermo restando quanto  disciplinato  nel  presente  decreto,  il
Ministro della salute provvede a disciplinare, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni  di
categoria, l'ambito di applicazione e le modalita'  di  realizzazione
della pubblicita' dei medicinali veterinari soggetti  a  prescrizione
veterinaria, di cui all'articolo 120 del regolamento. 
  7. Fatte salve le competenze  in  materia  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la pubblicita'  cui
all'articolo 120 del regolamento sia effettuata in  violazione  delle
disposizioni del regolamento  e  del  presente  decreto  nonche'  dei
criteri previsti dal Ministero della salute, quest'ultimo: 
    a) ordina l'immediata cessazione o sospensione  dell'informazione
promozionale; 
    b) ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  una
comunicazione di rettifica e  di  precisazione,  redatta  secondo  le
modalita' stabilite dal Ministero  della  salute  che  potra'  essere
inserita sul sito internet istituzionale  dello  stesso  Ministero  o
anche su quotidiani a tiratura nazionale e  riviste  scientifiche  di
settore. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse.