Art. 38
Pubblicita' dei medicinali veterinari
1. La pubblicita' dei medicinali veterinari si attua conformemente
a quanto previsto negli articoli 119, 120 e 121 del regolamento, con
le modalita' indicate nell'allegato V del presente decreto.
2. I medicinali veterinari autorizzati o registrati non soggetti a
obbligo di prescrizione veterinaria possono essere oggetto di
pubblicita' nei confronti della generalita' delle persone diverse da
quelle indicate nell'articolo 120 del regolamento, secondo le
modalita' e le condizioni di cui all'articolo 119 del regolamento,
previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della
salute secondo la procedura definita nell'allegato V del presente
decreto.
3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali veterinari
a scopo pubblicitario.
4. E' vietato menzionare la denominazione di un medicinale
veterinario in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto
in pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in
messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico.
5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 2 del presente articolo
sia effettuata in violazione alle disposizioni del regolamento e del
presente decreto, il Ministero della salute:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un
comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalita'
stabilite dallo stesso Ministero, ove non ritenga di provvedere ai
sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
6. Fermo restando quanto disciplinato nel presente decreto, il
Ministro della salute provvede a disciplinare, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di
categoria, l'ambito di applicazione e le modalita' di realizzazione
della pubblicita' dei medicinali veterinari soggetti a prescrizione
veterinaria, di cui all'articolo 120 del regolamento.
7. Fatte salve le competenze in materia delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la pubblicita' cui
all'articolo 120 del regolamento sia effettuata in violazione delle
disposizioni del regolamento e del presente decreto nonche' dei
criteri previsti dal Ministero della salute, quest'ultimo:
a) ordina l'immediata cessazione o sospensione dell'informazione
promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di una
comunicazione di rettifica e di precisazione, redatta secondo le
modalita' stabilite dal Ministero della salute che potra' essere
inserita sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero o
anche su quotidiani a tiratura nazionale e riviste scientifiche di
settore.
Note all'art. 38:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.