Art. 39 Pubblicita' di medicinali veterinari immunologici 1. I medicinali veterinari immunologici possono essere oggetto di pubblicita' rivolta anche ad allevatori professionisti conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento. 2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo gli allevamenti di tipo familiare, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 3. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici destinati a essere impiegati per prevenire l'estendersi di epidemie o zoonosi, per le quali il Ministro della salute determina l'utilizzo di specifici medicinali veterinari immunologici. 4. E' vietato fornire informazioni circa sperimentazioni in atto con il medicinale veterinario immunologico verso malattie sostenute da batteri, virus o loro ceppi per i quali il medicinale veterinario immunologico non risulti ancora autorizzato. 5. E' vietato consegnare campioni di medicinali veterinari immunologici a scopo pubblicitario ad allevatori professionisti. 6. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici attraverso le vie di diffusione massiva.
Note all'art. 39: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134: «Art. 2 (Definizioni). Omissis f) allevamento familiare: attivita' di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attivita' commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorita' competente secondo le modalita' previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;»