Art. 39
Pubblicita' di medicinali veterinari immunologici
1. I medicinali veterinari immunologici possono essere oggetto di
pubblicita' rivolta anche ad allevatori professionisti conformemente
all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo
gli allevamenti di tipo familiare, come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
3. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici
destinati a essere impiegati per prevenire l'estendersi di epidemie o
zoonosi, per le quali il Ministro della salute determina l'utilizzo
di specifici medicinali veterinari immunologici.
4. E' vietato fornire informazioni circa sperimentazioni in atto
con il medicinale veterinario immunologico verso malattie sostenute
da batteri, virus o loro ceppi per i quali il medicinale veterinario
immunologico non risulti ancora autorizzato.
5. E' vietato consegnare campioni di medicinali veterinari
immunologici a scopo pubblicitario ad allevatori professionisti.
6. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici
attraverso le vie di diffusione massiva.
Note all'art. 39:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134:
«Art. 2 (Definizioni).
Omissis
f) allevamento familiare: attivita' di allevamento
prevista per determinate specie e per un numero massimo di
animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli
animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso
domestico privato, senza alcuna attivita' commerciale,
fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n.
852/2004, senza cessione degli animali se non per la
immediata macellazione e se non prima autorizzati
dall'Autorita' competente secondo le modalita' previste dal
manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti
familiari di equini detengono esclusivamente animali non
destinati alla produzione di alimenti;»