Art. 39 
 
          Pubblicita' di medicinali veterinari immunologici 
 
  1. I medicinali veterinari immunologici possono essere  oggetto  di
pubblicita' rivolta anche ad allevatori professionisti  conformemente
all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente  articolo
gli allevamenti di tipo familiare,  come  definiti  dall'articolo  2,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
  3. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici
destinati a essere impiegati per prevenire l'estendersi di epidemie o
zoonosi, per le quali il Ministro della salute  determina  l'utilizzo
di specifici medicinali veterinari immunologici. 
  4. E' vietato fornire informazioni circa  sperimentazioni  in  atto
con il medicinale veterinario immunologico verso  malattie  sostenute
da batteri, virus o loro ceppi per i quali il medicinale  veterinario
immunologico non risulti ancora autorizzato. 
  5.  E'  vietato  consegnare  campioni  di   medicinali   veterinari
immunologici a scopo pubblicitario ad allevatori professionisti. 
  6. E' vietata la pubblicita' dei medicinali veterinari immunologici
attraverso le vie di diffusione massiva. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134: 
                «Art. 2 (Definizioni). 
                Omissis 
                  f) allevamento familiare: attivita' di  allevamento
          prevista per determinate specie e per un numero massimo  di
          animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli
          animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o  uso
          domestico  privato,  senza  alcuna  attivita'  commerciale,
          fatte salve le eccezioni previste dal regolamento  (CE)  n.
          852/2004, senza  cessione  degli  animali  se  non  per  la
          immediata  macellazione  e   se   non   prima   autorizzati
          dall'Autorita' competente secondo le modalita' previste dal
          manuale  operativo.   Gli   operatori   degli   allevamenti
          familiari di equini detengono  esclusivamente  animali  non
          destinati alla produzione di alimenti;»