Art. 40 Campioni gratuiti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento, i campioni gratuiti di medicinali veterinari possono essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna, esclusivamente a un medico veterinario iscritto all'albo professionale. L'impiego dei campioni gratuiti negli animali destinati alla produzione di alimenti e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 108 del regolamento. 2. Ogni campione deve avere le seguenti caratteristiche: a) graficamente identico alla confezione piu' piccola messa in commercio; b) il contenuto puo' essere inferiore, in numero di unita' posologiche o in volume, a quello della piu' piccola confezione autorizzata all'immissione in commercio; c) la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario della confezione autorizzata e' espressamente richiamato in etichetta; d) il campione e' consegnato unitamente al riassunto delle caratteristiche del prodotto; e) l'etichettatura reca la dicitura: «Campione gratuito - vietata la vendita». 3. Non puo' essere fornito alcun campione dei medicinali stupefacenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' consegnare ogni anno a ciascun medico veterinario sino a dieci campioni di medicinali veterinari per ogni concentrazione o dosaggio e per ogni forma farmaceutica di un medicinale veterinario esclusivamente nei trentasei mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, possono essere consegnati ogni anno al medico veterinario sino a dieci campioni di medicinali veterinari nell'ambito del listino aziendale dei medicinali veterinari in commercio da piu' di trentasei mesi. 6. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite ulteriori condizioni relative alla consegna e utilizzazione dei campioni gratuiti di medicinali veterinari anche in riferimento all'attivita' di informazione medico-scientifica.
Note all'art. 40: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.