Art. 40
Campioni gratuiti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, paragrafi 8, 9
e 10, del regolamento, i campioni gratuiti di medicinali veterinari
possono essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, previa compilazione di opportuna
documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna,
esclusivamente a un medico veterinario iscritto all'albo
professionale. L'impiego dei campioni gratuiti negli animali
destinati alla produzione di alimenti e' soggetto alle disposizioni
di cui all'articolo 108 del regolamento.
2. Ogni campione deve avere le seguenti caratteristiche:
a) graficamente identico alla confezione piu' piccola messa in
commercio;
b) il contenuto puo' essere inferiore, in numero di unita'
posologiche o in volume, a quello della piu' piccola confezione
autorizzata all'immissione in commercio;
c) la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del
confezionamento primario della confezione autorizzata e'
espressamente richiamato in etichetta;
d) il campione e' consegnato unitamente al riassunto delle
caratteristiche del prodotto;
e) l'etichettatura reca la dicitura: «Campione gratuito - vietata
la vendita».
3. Non puo' essere fornito alcun campione dei medicinali
stupefacenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo'
consegnare ogni anno a ciascun medico veterinario sino a dieci
campioni di medicinali veterinari per ogni concentrazione o dosaggio
e per ogni forma farmaceutica di un medicinale veterinario
esclusivamente nei trentasei mesi successivi alla data di prima
commercializzazione del prodotto.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, possono essere
consegnati ogni anno al medico veterinario sino a dieci campioni di
medicinali veterinari nell'ambito del listino aziendale dei
medicinali veterinari in commercio da piu' di trentasei mesi.
6. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite
ulteriori condizioni relative alla consegna e utilizzazione dei
campioni gratuiti di medicinali veterinari anche in riferimento
all'attivita' di informazione medico-scientifica.
Note all'art. 40:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.