Art. 40 
 
                          Campioni gratuiti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, paragrafi 8, 9
e 10, del regolamento, i campioni gratuiti di  medicinali  veterinari
possono   essere   consegnati   dal   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  previa  compilazione   di   opportuna
documentazione  di   scarico   che   attesti   l'avvenuta   consegna,
esclusivamente   a   un   medico   veterinario   iscritto    all'albo
professionale.  L'impiego  dei  campioni   gratuiti   negli   animali
destinati alla produzione di alimenti e' soggetto  alle  disposizioni
di cui all'articolo 108 del regolamento. 
  2. Ogni campione deve avere le seguenti caratteristiche: 
    a) graficamente identico alla confezione piu'  piccola  messa  in
commercio; 
    b) il contenuto  puo'  essere  inferiore,  in  numero  di  unita'
posologiche o in volume,  a  quello  della  piu'  piccola  confezione
autorizzata all'immissione in commercio; 
    c) la non corrispondenza  del  contenuto  e,  eventualmente,  del
confezionamento   primario   della    confezione    autorizzata    e'
espressamente richiamato in etichetta; 
    d) il  campione  e'  consegnato  unitamente  al  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto; 
    e) l'etichettatura reca la dicitura: «Campione gratuito - vietata
la vendita». 
  3.  Non  puo'  essere  fornito  alcun   campione   dei   medicinali
stupefacenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo'
consegnare ogni anno  a  ciascun  medico  veterinario  sino  a  dieci
campioni di medicinali veterinari per ogni concentrazione o  dosaggio
e  per  ogni  forma  farmaceutica  di   un   medicinale   veterinario
esclusivamente nei trentasei  mesi  successivi  alla  data  di  prima
commercializzazione del prodotto. 
  5. Fermo restando quanto  disposto  dal  comma  4,  possono  essere
consegnati ogni anno al medico veterinario sino a dieci  campioni  di
medicinali  veterinari  nell'ambito   del   listino   aziendale   dei
medicinali veterinari in commercio da piu' di trentasei mesi. 
  6. Con decreto del Ministro della salute  possono  essere  definite
ulteriori condizioni  relative  alla  consegna  e  utilizzazione  dei
campioni gratuiti  di  medicinali  veterinari  anche  in  riferimento
all'attivita' di informazione medico-scientifica. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309 si veda nelle note alle premesse.