Art. 32 
 
      Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 136, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte,  dalle  risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il  termine
entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con
quello previsto dalla misura di riferimento.»; 
    b) il comma 139 - ter e' sostituito dal seguente: 
      «139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139
per le annualita' 2024 e  2025,  sono  finalizzate  allo  scorrimento
della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.  I  comuni
beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e
2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»; 
    c) il comma 139-quater e' abrogato; 
    d) al comma 140: 
      1)  al  primo  periodo  dell'alinea,  dopo   le   parole:   «di
riferimento del contributo» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«secondo le modalita' dettagliate nell'apposito decreto del Ministero
dell'interno. Per i contributi riferiti  al  triennio  2026-2028,  il
termine di cui al primo periodo e' fissato al 15  settembre  2025  e,
per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui  al
primo periodo e' fissato al 15 settembre 2028»; 
      2) alla lettera c-bis),  la  parola:  «biennio»  e'  sostituita
dalla seguente: «triennio»; 
    e) al comma 141, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per  i
contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i  contributi  riferiti
al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo  e'  fissato
al 15 novembre 2028»; 
    f) al comma 143: 
      1) al primo periodo, la parola: «affidare» e' sostituita  dalla
seguente:  «aggiudicare»  e  le  parole:   «l'affidamento»,   ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»; 
      2) dopo il secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con
riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine  di  cui  al  primo
periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che  coincide  con  la
data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito,  in
caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «I  risparmi
derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero  alla  regolare  esecuzione  di  cui  al  comma  144  e,  alla
conclusione dell'opera, eventuali economie di  progetto  non  restano
nella disponibilita' dell'ente e sono versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.»; 
      4)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   le
annualita' dal 2026 al  2030,  gli  enti  beneficiari  delle  risorse
concludono   i   lavori   entro   ventiquattro   mesi   dall'avvenuta
aggiudicazione dei lavori.»; 
    g) al comma 144: 
      1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno
di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base  degli»
sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il  10  per
cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il
60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e
dopo le parole «decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50»  sono
inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30  marzo  2023,  n.
36.»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei  mesi
dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni  sono  tenuti
ad  alimentare   integralmente   il   sistema   di   monitoraggio   e
rendicontazione di cui al comma 146.  In  caso  di  mancato  rispetto
degli obblighi di cui al terzo periodo,  le  somme  gia'  corrisposte
saranno recuperate secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  con  apposito
decreto  del  Ministro  dell'interno.  I   comuni   destinatari   dei
contributi che  abbiano  gia'  provveduto  alla  rendicontazione  dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e  rendicontazione  di
cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  a  seguito  del
collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera,  ad  alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 146. I comuni destinatari dei contributi che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo  di  presentazione  del
rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
    h) al comma 145: 
      1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228» sono inserite le seguenti: «e le somme recuperate  sono  versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»; 
      2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    i) il comma 146 e' sostituito dal seguente: «146. Il monitoraggio
e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da  139  a
145 e' effettuato  dai  comuni  beneficiari  secondo  le  indicazioni
fornite con il decreto di cui al comma  141.  Il  monitoraggio  e  la
rendicontazione delle opere pubbliche per i  comuni  beneficiari  del
contributo sono effettuati attraverso  il  sistema  ReGiS  sviluppato
dalla  Ragioneria  generale  dello   Stato,   cosi'   come   previsto
dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
    l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse; 
    m) al comma 148, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le
attivita'  di  supporto,  assistenza  tecnica  e  vigilanza  connesse
all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno  sono  disciplinate  secondo
modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, nel  limite  massimo  annuo  di  500.000
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  30,  comma  14-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 
  2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, e'  premesso  il  seguente:  «01.  Il
Ministero della difesa, mediante le proprie competenti  articolazioni
del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione  dei
lavori nonche' all'acquisizione delle  forniture  necessarie  per  la
realizzazione delle strutture di cui all'allegato  1  al  Protocollo,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2
milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite
con le seguenti: «la spesa di euro 65  milioni  per  l'anno  2024  in
favore del Ministero della difesa»; 
      2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni»  con  le
seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»; 
      3) al comma 5, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per le finalita' di cui al primo periodo e', altresi', istituito  un
fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa,  con  una
dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»; 
      4) al comma 6, le parole «pari a  euro  47.680.000  per  l'anno
2024, si provvede» sono sostituite con  le  seguenti:  «pari  a  euro
73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di  euro
a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi  dell'articolo
21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.  162,  quanto  a
15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190  e
quanto a 47.680.000 di euro»; 
      5) al comma 7: 
        5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono  sostitute
con le seguenti: «96.126.475 euro»; 
        5.2. alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «quanto  a»  sono
inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l'anno 2024».