Art. 33 
 
Disposizioni in materia  di  investimenti  infrastrutturali  «piccole
                               opere» 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 29-bis, quarto periodo,  le  parole:  «31-ter»  e  le
parole: «nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva  del
sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del
PNRR.» sono soppresse; 
    b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016,  n.  50»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  di  cui
all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»; 
    c) il comma 31-bis e' sostituito dal seguente: «31-bis. I  comuni
beneficiari dei contributi inseriscono  all'interno  del  sistema  di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi
di  progetto  (CUP)  per  ciascuna  annualita'  riferita  al  periodo
2020-2024. Qualora non  vi  abbiano  ancora  provveduto,  i  medesimi
comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di  progetto  (CUP)
per ciascuna annualita' riferita al periodo  2020-2024  entro  il  30
aprile 2024.»; 
    d) il comma 31-ter e' abrogato; 
    e) il comma  32  e'  sostituito  dal  seguente:  «32.  Il  comune
beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  29  e'  tenuto  ad
aggiudicare i lavori  entro  il  15  settembre  di  ciascun  anno  di
riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il  termine  di  cui  al
primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del
contributo  per  piu'  annualita',  il  termine  di  riferimento  per
l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla prima annualita'.
Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i  lavori
devono essere conclusi entro il termine unico del 31  dicembre  2025.
Per i contributi  relativi  alle  annualita'  dal  2020  al  2024,  i
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al
collaudo ovvero alla  regolare  esecuzione  di  cui  al  comma  33  e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti,
per le medesime finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli
stessi siano impegnati entro sei  mesi  dal  collaudo,  ovvero  dalla
regolare esecuzione.»; 
    f) il comma 33 e' sostituito dal seguente: «33. I  contributi  di
cui al comma 29 sono erogati dal  Ministero  dell'interno  agli  enti
beneficiari, per  il  50  per  cento  previa  verifica  dell'avvenuta
aggiudicazione dei lavori attraverso il  sistema  di  monitoraggio  e
rendicontazione di cui al comma 35 e  per  il  50  per  cento  previa
trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 35, del certificato di collaudo o del certificato  di  regolare
esecuzione  rilasciato   dal   direttore   dei   lavori,   ai   sensi
dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo  116  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30  marzo
2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con  piu'  annualita'
di contributo, il Ministero dell'interno eroga il  50  per  cento  di
tutte    le    annualita'    di    riferimento    previa     verifica
dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione di cui comma 35, nonche', l'ulteriore 50 per  cento
previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione  di
cui al comma 35, del certificato di collaudo  o  del  certificato  di
regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o  ai  sensi  dell'articolo
116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo  2023,  n.  36.
Entro sei mesi dal  collaudo,  ovvero  dalla  regolare  esecuzione  i
comuni  sono  tenuti  ad  alimentare  integralmente  il  sistema   di
monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di  cui  al  terzo  periodo,  le  somme  gia'
corrisposte sono  recuperate,  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'interno, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni  destinatari  dei
contributi che  abbiano  gia'  provveduto  alla  rendicontazione  dei
progetti attraverso il sistema di monitoraggio e  rendicontazione  di
cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo
ovvero  dalla   regolare   esecuzione   dell'opera,   ad   alimentare
integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui  al
comma 35. I comuni destinatari dei contributi  che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di  monitoraggio
e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati  dall'obbligo  di
presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo
158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
    g) il comma 34 e' sostituito  dal  seguente:  «34.  Nel  caso  di
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di  cui  al
comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle  annualita'
dal 2020 al 2023 e' revocato, in tutto o in parte,  con  decreto  del
Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio  2024.  Con  il
medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei  confronti
degli enti inadempienti agli obblighi di  cui  al  comma  31-bis.  Il
mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di  cui  al
comma 32, a  valere  sul  contributo  riferito  all'annualita'  2024,
comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo  con
decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta  giorni
dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori.  Il
mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori  di  cui
al comma 32, comporta  la  revoca  del  contributo  con  decreto  del
Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente  comma  sono
recuperate  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  128   e   129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e  sono  versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»; 
    h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
Contributo  piccoli  investimenti  legge  di  bilancio   2020»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ReGiS  sviluppato   dalla   Ragioneria
generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
    i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.