Art. 34 
 
      Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati 
 
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  21,  comma  1,  le  parole:  «per  un  ammontare
complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,
nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  di
125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per
l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025  e  di  754,52
milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per
un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro  per  il  periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di
euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73
milioni di euro per l'anno 2026.»; 
    b)  l'Allegato  1  e'  sostituito  dall'Allegato  3  al  presente
decreto. 
  2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n.
152 del 2021  come  modificato  dal  comma  1,  sono  integrate,  per
complessivi 1.593,80 milioni di euro ai  sensi  dell'articolo  1  del
presente decreto, nel limite massimo  di  450  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro
per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.