Art. 38 
 
                           Transizione 5.0 
 
  1. Al fine di sostenere il  processo  di  transizione  digitale  ed
energetica delle imprese, in  attuazione  di  quanto  previsto  dalla
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  dell'8   dicembre   2023   e,   in
particolare, di quanto disposto in relazione  all'Investimento  15  -
«Transizione 5.0», della Missione 7  -  REPowerEU,  e'  istituito  il
Piano Transizione 5.0. 
  2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  e  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal  settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime  fiscale  di
determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024  e  2025
effettuano nuovi investimenti in  strutture  produttive  ubicate  nel
territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui
consegua una riduzione dei consumi energetici, e'  riconosciuto,  nei
limiti delle risorse  di  cui  al  comma  21,  un  credito  d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per  gli  investimenti  effettuati
alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta  alle  imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione  coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale,  o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  inoltre,
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al
credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata
al rispetto delle normative sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
applicabili in  ciascun  settore  e  al  corretto  adempimento  degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. 
  4.  Sono  agevolabili  gli  investimenti  in   beni   materiali   e
immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa  di  cui  agli
allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  che
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della  produzione
o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi,  si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della
struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si
riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento  o,
in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi
interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.  Ai  fini
della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni  di  cui
all'allegato  B  alla  legge  11   dicembre   2016,   n.   232,   ove
specificamente previsti dal progetto  di  innovazione,  anche:  a)  i
software,  i  sistemi,  le  piattaforme   o   le   applicazioni   per
l'intelligenza  degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio
continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione  dei  dati  anche
provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b)
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente
ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 
  5. Nell'ambito dei  progetti  di  innovazione  che  conseguono  una
riduzione dei consumi energetici nelle misure e  alle  condizioni  di
cui al comma 4, sono inoltre agevolabili: 
    a)  gli  investimenti  in  beni   materiali   nuovi   strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia  da
fonti  rinnovabili  destinata  all'autoconsumo,  a  eccezione   delle
biomasse,  compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio  dell'energia
prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di
energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere
b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta
per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181,
sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base
di apposita attestazione  rilasciata  dal  produttore,  rispettino  i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere
a), b) e c) del medesimo articolo 12; 
    b)  le  spese  per   la   formazione   del   personale   previste
dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all'acquisizione  o  al
consolidamento delle competenze nelle  tecnologie  rilevanti  per  la
transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel
limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui
al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di
300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano  erogate
da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita'
ivi stabilite. 
  6. Al fine di garantire il rispetto del principio di  non  arrecare
un danno significativo all'ambiente ai  sensi  dell'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  18  giugno  2020,  non  sono  in  ogni  caso   agevolabili   gli
investimenti destinati: 
    a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili; 
    b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c)  ad  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
    d) ad  attivita'  nel  cui  processo  produttivo  venga  generata
un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti
speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della
Commissione, del 18 dicembre  2014  e  il  cui  smaltimento  a  lungo
termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi
gli investimenti in  beni  gratuitamente  devolvibili  delle  imprese
operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle
telecomunicazioni,  della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di
scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
  7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  35  per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di
euro, nella misura del 15 per  cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di  euro
e  nella  misura  del  5  per  cento  del  costo,  per  la  quota  di
investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 50 milioni di  euro  per  anno  per  impresa
beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto  dei  beni.  Per  gli  investimenti  nei   beni   di   cui
all'allegato B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  utilizzati
mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse  di  calcolo
condivise e connesse, si assume anche il costo  relativo  alle  spese
per servizi imputabili per competenza. 
  8.  La  misura  del  credito  d'imposta  per  ciascuna   quota   di
investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata: 
    a) al 40 per cento, 20 per cento e 10  per  cento,  nel  caso  di
riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento  o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 10 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; 
    b) al 45 per cento, 25 per cento e 15  per  cento,  nel  caso  di
riduzione  dei  consumi   energetici   della   struttura   produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o,  in
alternativa,  di  riduzione  dei  consumi  energetici  dei   processi
interessati dall'investimento superiore al 15 per  cento,  conseguita
tramite gli investimenti nei beni al comma 4. 
  9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,  riproporzionata  su
base annuale, e' calcolata  con  riferimento  ai  consumi  energetici
registrati  nell'esercizio  precedente  a  quello  di   avvio   degli
investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle
condizioni esterne che influiscono sul  consumo  energetico.  Per  le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito  e'
calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a  uno
scenario controfattuale, individuato secondo i criteri  definiti  nel
decreto di cui al comma 17. 
  10. Per l'accesso al  beneficio,  le  imprese  presentano,  in  via
telematica,  sulla  base  di  un  modello  standardizzato   messo   a
disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE),  la
documentazione di cui al comma 11  unitamente  ad  una  comunicazione
concernente la descrizione del progetto di investimento  e  il  costo
dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della  completezza
della  documentazione,  trasmette  quotidianamente,   con   modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco
delle   imprese   che   hanno   validamente   chiesto    di    fruire
dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando  che
l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non  ecceda
il limite di spesa di cui al comma  21.  Ai  fini  dell'utilizzo  del
credito, l'impresa invia al  GSE  comunicazioni  periodiche  relative
all'avanzamento dell'investimento ammesso  all'agevolazione,  secondo
modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a  tali
comunicazioni  e'  determinato  l'importo   del   credito   d'imposta
utilizzabile, nel  limite  massimo  di  quello  prenotato.  L'impresa
comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al
comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese
beneficiarie di cui al presente comma con  l'ammontare  del  relativo
credito   d'imposta   utilizzabile   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. Il beneficio e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposite
certificazioni rilasciate  da  un  valutatore  indipendente,  secondo
criteri e modalita' individuate con il  decreto  del  Ministro  delle
imprese e del made  in  Italy  di  cui  al  comma  17,  che  rispetto
all'ammissibilita' del progetto di investimento  e  al  completamento
degli investimenti, attestano: 
    a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili
tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; 
    b)  ex  post,  l'effettiva   realizzazione   degli   investimenti
conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex  ante.  Con
decreto di cui al comma 17 sono individuati  i  requisiti,  anche  in
termini    di    indipendenza,    imparzialita',    onorabilita'    e
professionalita',  dei  soggetti  autorizzati   al   rilascio   delle
certificazioni.  Tra  i  soggetti   abilitati   al   rilascio   delle
certificazioni sono  compresi,  in  ogni  caso:  i)  gli  Esperti  in
Gestione dell'Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company  (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11352.
Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  esercita,  anche
avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti
abilitati  al   rilascio   delle   certificazioni,   verificando   la
correttezza formale delle  certificazioni  rilasciate  e  procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo,  alla  verifica  nel  merito
della rispondenza del loro contenuto  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. 
  12. Per  le  piccole  e  medie  imprese,  le  spese  sostenute  per
adempiere all'obbligo di certificazione  di  cui  al  comma  11  sono
riconosciute in aumento del credito  d'imposta  per  un  importo  non
superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di  cui  al
comma 7. 
  13.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  decorsi   cinque   giorni   dalla   regolare
trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate,  dell'elenco
di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31  dicembre
2025,  presentando  il  modello  F24  unicamente  tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate  pena  il   rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla
predetta data e' riportato in avanti ed  e'  utilizzabile  in  cinque
quote annuali di pari  importo.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo  utilizzabile
ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio»  aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato.  Il   credito
d'imposta non  puo'  formare  oggetto  di  cessione  o  trasferimento
neanche all'interno del  consolidato  fiscale.  Non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  nonche'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a  finalita'
estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto  all'agevolazione
anche se appartenenti  allo  stesso  soggetto,  nonche'  in  caso  di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di  beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre  del  quinto
anno successivo a quello  di  completamento  degli  investimenti,  il
credito   d'imposta   e'   corrispondentemente   ridotto   escludendo
dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
d'imposta  eventualmente  gia'   utilizzato   in   compensazione   e'
direttamente riversato dal  beneficiario  entro  il  termine  per  il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi  dovuta  per  il  periodo
d'imposta  in  cui  si  verificano   le   suddette   ipotesi,   senza
applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35  e  36,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  in  materia   di   investimenti
sostitutivi. 
  15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che  si  avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del
beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A
tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri  documenti
relativi  all'acquisizione  dei  beni  agevolati   devono   contenere
l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la  corrispondenza
delle stesse alla documentazione contabile  predisposta  dall'impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata  dal  soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale  dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7. 
  16. Sulla base della documentazione tecnica prevista  dal  presente
articolo nonche' della  eventuale  ulteriore  documentazione  fornita
dalle imprese, ivi inclusa  quella  necessaria  alla  verifica  della
prevista riduzione dei consumi energetici, il  GSE,  effettua,  entro
termini  concordati  con  l'Agenzia  delle   entrate,   i   controlli
finalizzati alla verifica dei requisiti  tecnici  e  dei  presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione  del  beneficio.  Nel
caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche' le  verifiche
documentali e in  situ  di  cui  all'art.  22  del  Regolamento  (UE)
2021/241 svolte dai  competenti  organi  di  controllo  nazionali  ed
europei sia  rilevata  la  fruizione,  anche  parziale,  del  credito
d'imposta, il GSE ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle  Entrate
indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche  su
cui si fonda il recupero, per i  conseguenti  atti  di  recupero  del
relativo importo, maggiorato di interessi  e  sanzioni.  Nei  giudizi
tributari avverso gli atti di  recupero  il  GSE  e'  litis  consorte
necessario ai sensi dell'articolo  14,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. 
  17. Con decreto del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'Ambiente e della  sicurezza  energetica,  da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
e sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui  al
presente articolo, con particolare riguardo: 
    a)  al  contenuto  nonche'  alle  modalita'  e  ai   termini   di
trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e
dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la
spettanza del beneficio, ivi  compresa  l'attestazione  dell'avvenuta
interconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della
produzione o  alla  rete  di  fornitura,  della  congruita'  e  della
pertinenza delle spese sostenute; 
    b) ai criteri per  la  determinazione  del  risparmio  energetico
conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al
comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati
agli investimenti; 
    c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche'  di
controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il
rispetto della normativa nazionale ed europea; 
    d) alle modalita'  finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 21; 
    e)  all'individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di
indipendenza, imparzialita',  onorabilita'  e  professionalita',  dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex
post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche'  alle
coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere
indenni le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di  carattere
tecnico; 
    f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse
agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6; 
    g) alle modalita' con le quali e' effettuato il  monitoraggio  in
ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi  in
materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI  del
regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021. 
  18. Il credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile, in  relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il
credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES
unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilita'  del  credito  di
imposta di cui al  presente  articolo  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del Consiglio. 
  19. Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  provvede  allo
sviluppo, implementazione e gestione di una  piattaforma  informatica
finalizzata a consentire  l'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo
sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini  del  rispetto
dei limiti delle risorse di  cui  al  comma  21.  La  piattaforma  e'
altresi' funzionale a facilitare la  valutazione,  lo  scambio  e  la
gestione  dei  dati  trasmessi  dal  GSE,  nonche'  alle  gestione  e
monitoraggio di altre misure incentivanti,  in  modo  da  individuare
sinergie attivabili con altre fonti  di  finanziamento  europee,  con
particolare  riguardo  ai  settori  maggiormente  strategici  per  la
competitivita' e  l'autonomia  tecnologica  nazionale  e  dell'Unione
europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  20. Il GSE provvede sulla base  di  convenzione  con  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla ricezione  delle  domande  di
prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma  11  lett.
b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di  cui
al comma 17 relative  alla  rendicontazione  dell'investimento  e  al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della
documentazione allegata dagli istanti, nonche' ai controlli di cui al
comma  16  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate,  con  oneri  a
valere sulle risorse di cui al comma 21  nei  limiti  massimi  di  45
milioni. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo,
pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5  milioni
di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2030, che  aumentano  in  termini  di  indebitamento
netto a 3.118,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  e  agli  oneri
derivanti dai commi  16,  19  e  20,  pari  complessivamente  a  euro
63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla  nuova  Misura
PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo  Next
Generation EU-Italia.».