Art. 40 
 
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da  parte
delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 6, comma  2,  dell'Allegato  II.14  al  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36,  le  parole:  «quarantacinque  giorni»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «trenta giorni». 
  2. All'articolo 44,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le
parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni». 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente: 
      «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  ad  esclusione  di
quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,  commi
6 e seguenti, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  comunicano,
mediante la piattaforma elettronica di cui al  comma  861,  entro  il
mese successivo a ciascun trimestre,  l'ammontare  complessivo  dello
stock di debiti commerciali residui scaduti e non  pagati  alla  fine
del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»; 
    b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente: 
      «870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'
pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti  commerciali  residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e  terzo  trimestre
dell'esercizio.». 
  4. Al fine di attuare la riforma  1.11,  «Riduzione  dei  tempi  di
pagamento  delle  pubbliche   amministrazioni   e   delle   autorita'
sanitarie», della Missione 1, Componente 1,  del  PNRR,  i  ministeri
che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei  tempi
di pagamento, calcolato  con  l'indicatore  di  ritardo  annuale  dei
pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b),  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per  la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  un'analisi  delle  cause,  anche   di   carattere
organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di  pagamento
dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il
Piano degli interventi ritenuti  necessari  per  il  superamento  del
suddetto ritardo. 
  5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, e'  approvato  con
decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli  uffici
di cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo
2001, n. 165 ed e' trasmesso, entro il 31 marzo  2024,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso
l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla  sua  ricezione,
di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui articolo  2  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile  2023,  n.  41.   Qualora   si   riscontrino   disallineamenti
significativi rispetto  a  quanto  previsto  dal  Piano,  ovvero  sia
necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre  pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle  finanze  ne  da'
comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo  2
del  decreto  -  legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti  dei
gruppi di lavoro (task-force), di cui  al  primo  periodo,  non  sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  4,  i  Sindaci  dei
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64  superiore  a  dieci
giorni, effettuano, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  un'analisi  delle  cause,  anche  di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi  di
pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro  il  medesimo
termine,  il  Piano  degli  interventi  ritenuti  necessari  per   il
superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del
procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare: 
    a) l'efficientamento e  la  semplificazione  delle  procedure  di
spesa, nel rispetto del  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali (TUEL) di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267; 
    b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una  struttura
dedicata, preposta al pagamento  nei  termini  di  legge  dei  debiti
commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare  riguardo  al
programma dei pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione annuale. 
  7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata
con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi  dell'articolo
49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario  dell'Ente,  e'
trasmessa entro il 31  marzo  2024  dal  comune  al  Tavolo  tecnico,
istituito  ai  sensi  del  comma  8,  ai   fini   della   valutazione
dell'adeguatezza delle misure proposte  rispetto  agli  obiettivi  di
riduzione dell'indicatore dei tempi di  ritardo.  Il  Tavolo  termina
l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro  il  31
maggio 2024,  con  la  comunicazione  ai  comuni  degli  esiti  della
valutazione  effettuata.  Qualora  la  valutazione  del  Tavolo   sia
positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte  dal  Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di  comunicazione  al  comune  della
predetta valutazione positiva ovvero dalla data di  comunicazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dell'accettazione  delle
modifiche richieste, viene sottoscritto, ai  sensi  dell'articolo  15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un  accordo  tra  il  Sindaco  del
comune interessato e il Ministro dell'economia e  delle  finanze  che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del
Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi  rispetto  a
quanto previsto dal medesimo  Piano  ovvero  sia  necessario  avviare
specifici interventi d'intesa con  altre  pubbliche  amministrazioni,
provvede  a  darne  comunicazione,  per  il  tramite   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il  PNRR.  In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque,  in
caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla
data di comunicazione al  comune  degli  esiti  dell'istruttoria,  il
Tavolo  provvede  ad  informare,  per   il   tramite   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' istituito presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti
dai  comuni  ai  sensi  del  comma  7.  Il  Tavolo  e'  composto   da
rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero dell'interno, della Struttura di missione  PNRR  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  dell'Associazione  nazionale
comuni  italiani  con  funzioni  di  supporto   all'istruttoria.   Ai
componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  ed  altri   emolumenti   comunque
denominati. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto
compatibili, alle province e citta' metropolitane che al 31  dicembre
2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  superiore  a  dieci
giorni.