Art. 41 
 
Disposizioni  in   materia   di   controlli   sugli   interventi   di
                     efficientamento energetico 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021  e  all'articolo  129  del
regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze  per  la  fruizione  di
detrazioni  fiscali  afferenti  agli  interventi  di  efficientamento
energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla  Missione
2  Componente  3  «Efficienza  energetica  e  riqualificazione  degli
edifici»,  investimento  2.1  «-  Rafforzamento   dell'Ecobonus   per
l'efficienza energetica», e' pubblicato sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  nel  rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)   2016/679,   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  l'elenco
delle asseverazioni  rendicontate,  comprensive  del  codice  univoco
identificativo (codice ASID) attribuito dal  portale  informatico  di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
6 agosto 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del  5
ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le  finalita'
di verifica, il  programma  dei  controlli  predisposto  dall'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e' integrato con le
istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi  di  controllo
nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente
ai  predetti  organismi  di  controllo  nazionali  ed  europei,   con
priorita' e nel rispetto della tempistica relativa ai  controlli  del
PNRR.