Art. 39
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e le relative attivita' sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026
e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli
oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.