Art. 39 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  dall'attuazione  della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della  finanza  pubblica  e  le  relative   attivita'   sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo  31,
comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026
e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  e  agli
oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.