Art. 54.
Norme generali
1. L'elezione della/del segretaria/o, della segreteria e
della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, e' fatta a scrutinio
segreto.
2. In prima convocazione la votazione degli organismi esecutivi
e' valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.
In seconda convocazione la votazione e' valida se vi partecipa almeno
un terzo delle/degli aventi diritto.
3. Il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale
e il Comitato politico nazionale, qualora lo ritengano necessario,
procedono alla elezione a scrutinio segreto dei rispettivi
presidenti.
4. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che
riporti la maggioranza dei voti.
5. Le Segreterie di federazione, regionale e nazionale vengono
elette a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti
rispettivamente del Comitato politico di federazione, del Comitato
politico regionale e del Comitato politico nazionale. La proposta
viene avanzata dalla/dal segretaria/o rispettivamente di federazione,
regionale o nazionale.