Art. 55.
Le/I Segretarie/i
1. La/Il segretaria/o, ad ogni livello, coordina la segreteria,
presiedendone i lavori, presiede l'organismo dirigente corrispondente
qualora non siano state/i elette/i le/i presidenti del Comitato
politico federale, regionale e nazionale, rappresenta politicamente
il partito. La/Il segretaria/o nazionale presiede i lavori della
direzione nazionale, ha la rappresentanza politica del partito sia
nei rapporti con altre organizzazioni politiche sia nei confronti
delle strutture territoriali; detiene inoltre la disponibilita'
dell'uso del simbolo nelle elezioni amministrative e regionali.
2. La funzione di segretaria/o nazionale non puo' essere svolta
oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per
non piu' di 10 anni consecutivi.
3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o
regionale e di federazione, salvo deroga motivata approvata dalla
Direzione nazionale.