Art. 56.
Le Segreterie
1. La Segreteria ad ogni livello ove sia prevista e' organo con
funzioni esecutive.
2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici sulla
base di un piano di lavoro da comunicare al Comitato politico
corrispondente.
3. La Segreteria collegialmente decide in merito alle funzioni
attribuite dal presente statuto alla/al segretaria/o in
co-rappresentanza qualora non vi sia accordo tra gli stessi.
4. Alla Segreteria nazionale compete, anche, di convocare la
Direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne
i lavori.