Art. 71
Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e
utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da
rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il
perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti
dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1,
punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative
del settore;
c) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di
gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in
particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di
sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di
qualita' e modalita' di controllo;
e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di
gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno
dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati
alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di
prossimita' e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono
comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Note all'art. 71:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
1992, n. 38.
- La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, recante «discariche dei rifiuti» e' pubblicata nella
GU L 182 del 16.7.1999