Art. 71 
 
        Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi di riordino della disciplina  in  materia  di  impiego  e
utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da
rifiuti,  anche  modificando  la  disciplina  stabilita  dal  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  al  fine  di  garantire  il
perseguimento degli obiettivi di conferimento in  discarica  previsti
dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della  direttiva  1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato  dall'articolo  1,
punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) aggiornare la normativa per adeguarla  alle  nuove  conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti; 
    b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali  e  operative
del settore; 
    c) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative di
gestione finalizzate  al  recupero  delle  sostanze  nutrienti  e  in
particolare del fosforo; 
    d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di
sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche  definendo  parametri  di
qualita' e modalita' di controllo; 
    e) prevedere criteri per  la  redazione  di  piani  regionali  di
gestione dei fanghi di depurazione delle  acque  reflue,  all'interno
dei piani regionali di gestione  dei  rifiuti  speciali,  finalizzati
alla chiusura del ciclo dei  fanghi  nel  rispetto  dei  principi  di
prossimita' e di autosufficienza. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e con il  Ministro  della  salute,  previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito  il  parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine  i  decreti  possono
comunque  essere  adottati.   Qualora   il   termine   previsto   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio
della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  competenti  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,
          recante   «Attuazione   della   direttiva   n.   86/278/CEE
          concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del
          suolo, nell'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in
          agricoltura» e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  15  febbraio
          1992, n. 38. 
              - La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26  aprile
          1999, recante «discariche dei rifiuti» e' pubblicata  nella
          GU L 182 del 16.7.1999