Art. 72 
 
                     Abrogazioni e soppressioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29  ottobre
2016, n. 221; 
    b) il comma 5-bis  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127; 
    c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.
197; 
    e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 7; 
    g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; 
    b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse; 
    c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare  per  la
durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5,  comma
2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». 
 
          Note all'art. 72: 
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221  reca:
          «Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia
          di  incentivi  fiscali,  previdenziali  e  contributivi  in
          favore delle imprese marittime, a norma  dell'articolo  24,
          comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122». 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127  reca:
          «Trasmissione  telematica  delle  operazioni   IVA   e   di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici,  in  attuazione  dell'articolo  9,
          comma 1, lettere d) e g), della legge  11  marzo  2014,  n.
          23». 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca:  «Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  ed  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
              - La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». 
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  reca:
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado». 
              - Il decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  161  reca:
          «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
          conversazioni o comunicazioni», ed e' stato convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE». 
              - Il decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  51  reca:
          «Attuazione della direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 21  e  49  del
          decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  51,  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativa  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di
          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente
          legge: 
                «Art.  14  (Limitazioni  dell'esercizio  dei  diritti
          dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli  10,
          11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti  in  una
          decisione giudiziaria,  in  atti  o  documenti  oggetto  di
          trattamento nel  corso  di  accertamenti  o  indagini,  nel
          casellario  giudiziale  o  in  un  fascicolo   oggetto   di
          trattamento nel corso di un procedimento penale o  in  fase
          di  esecuzione  penale,  sono  esercitati  conformemente  a
          quanto  previsto  dalle  disposizioni   di   legge   o   di
          regolamento che  disciplinano  tali  atti  e  procedimenti.
          Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
          o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le  modalita'
          di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale,  la
          rettifica, la  cancellazione  o  la  limitazione  dei  dati
          personali che lo riguardano. Il  giudice  provvede  con  le
          forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
          diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e  12,  comma
          5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di  cui  all'articolo
          10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o  esclusi,
          con disposizione di legge, nella misura e per il  tempo  in
          cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata,
          tenuto conto  dei  diritti  fondamentali  e  dei  legittimi
          interessi della persona fisica interessata al fine di: 
                  a) non compromettere il buon  esito  dell'attivita'
          di prevenzione, indagine, accertamento e  perseguimento  di
          reati  o   l'esecuzione   di   sanzioni   penali,   nonche'
          l'applicazione delle  misure  di  prevenzione  personali  e
          patrimoniali e delle misure di sicurezza; 
                  b) tutelare la sicurezza pubblica; 
                  c) tutelare la sicurezza nazionale; 
                  d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.» 
                «Art. 21  (Registrazione).  -  1.  Le  operazioni  di
          raccolta,    modifica,    consultazione,     comunicazione,
          trasferimento, interconnessione e  cancellazione  di  dati,
          eseguite in  sistemi  di  trattamento  automatizzati,  sono
          registrate in appositi file di log. 
                2. Le registrazioni delle operazioni di cui al  comma
          1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora
          di tali operazioni e,  se  possibile,  di  identificare  la
          persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 
                3. Le registrazioni sono usate  ai  soli  fini  della
          verifica della liceita' del trattamento, per  finalita'  di
          controllo  interno,  per  garantire   l'integrita'   e   la
          sicurezza dei dati personali e nell'ambito di  procedimenti
          penali. 
                4.  Su  richiesta  e  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il
          responsabile del trattamento  mettono  le  registrazioni  a
          disposizione del Garante.» 
                «Art.   49    (Abrogazioni    e    disposizioni    di
          coordinamento). - 1. Gli articoli  53,  54,  55  e  56  del
          Codice sono abrogati. 
                2. L'articolo 57 del Codice e'  abrogato  decorso  un
          anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53
          e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino  all'adozione
          di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»