Art. 72
Abrogazioni e soppressioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre
2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la
durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono
soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma
2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».
Note all'art. 72:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 reca:
«Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia
di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in
favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24,
comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 reca:
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n.
23».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 reca:
«Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni», ed e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 21 e 49 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10,
11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una
decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di
trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel
casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase
di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni di legge o di
regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale
o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita'
di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati
personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le
forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma
5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi,
con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in
cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata,
tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell'attivita'
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche'
l'applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.»
«Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di
raccolta, modifica, consultazione, comunicazione,
trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati,
eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono
registrate in appositi file di log.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma
1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora
di tali operazioni e, se possibile, di identificare la
persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della
verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di
controllo interno, per garantire l'integrita' e la
sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti
penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento mettono le registrazioni a
disposizione del Garante.»
«Art. 49 (Abrogazioni e disposizioni di
coordinamento). - 1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del
Codice sono abrogati.
2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53
e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione
di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»