Art. 46
Gestione degli immobili
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri
usi inerenti all'attivita' istituzionale del Corpo e' preso in
consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato
o da altro militare designato.
2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede
alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari,
cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo
dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di
manutenzione.