Art. 46 
 
                       Gestione degli immobili 
 
  1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad  altri
usi inerenti  all'attivita'  istituzionale  del  Corpo  e'  preso  in
consegna dal titolare del comando a cui l'immobile e' stato assegnato
o da altro militare designato. 
  2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede
alla compilazione  di  appositi  verbali  firmati  dai  consegnatari,
cedente  e  subentrante,  che  riferendosi  allo  stato   descrittivo
dell'immobile  medesimo,   ne   indicano   il   relativo   stato   di
manutenzione.