Art. 47
Manutenzione e costruzione degli immobili
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i
lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili
demaniali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili
demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche finanziaria,
in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della
manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro
assegnati annualmente.
Note all'art. 47:
- Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano
le note alle premesse.