Art. 47 
 
              Manutenzione e costruzione degli immobili 
 
  1. Sono di competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove  costruzioni  e  i
lavori di ampliamento  e  di  grande  trasformazione  degli  immobili
demaniali. 
  2.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   12   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli  immobili
demaniali nonche' di quelli privati in locazione, anche  finanziaria,
in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della
manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con  i  fondi  loro
assegnati annualmente. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si  vedano
          le note alle premesse.