Art. 28
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto
dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, previa verifica)) degli
equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n.
199»;
2) il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
2. Il Fondo di cui ((all'articolo 178 del)) decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto
residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
((2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,
anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del Consorzio
industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale
delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche
qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10
agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20
settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al
primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno degli
ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati, in
base al criterio di prossimita' territoriale, ai pertinenti
stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1) a 5), e b) del
comma 1 del medesimo articolo 3.))
3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio
sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti
nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione
2021-2027, e' stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per
l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita' 2027, da
destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche
nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa
classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi
ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle
di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la
selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici
ed elisuperfici pubblici nonche' sulle opere d'arte stradali nei
territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato
dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5
gennaio 2026.
((3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita' di
ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo
delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in
favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto
italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra i
predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro 600.000
per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2029 e
2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di
infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili nei
territori del Mezzogiorno d'Italia ((nonche' agli obiettivi di
riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici
pubblici)), con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata
su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:
a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il
completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La
Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di
Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni
confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
258 del 4 novembre 2019;
b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la
realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita'
sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
((b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il
completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val
Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;
b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la
realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione
dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di
Verona.))
5. E' revocata ((la somma di 27,6 milioni)) di euro delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale «Governance e
capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n.
36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del
decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente
riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del
citato Programma operativo complementare.
((5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al
comma 1» sono soppresse.))