Art. 28 
 
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con  le  risorse
               del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «Fatto  salvo  quanto  previsto
dal terzo periodo del presente comma, gli accordi  per  la  coesione»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, previa  verifica))  degli
equilibri  di  finanza  pubblica  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30  dicembre  2025,  n.
199»; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento». 
  2. Il Fondo di cui ((all'articolo 178 del)) decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno  2026.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di  euro  per
l'anno  2026,  si   provvede   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto
residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 27, comma  17,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  ((2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  luglio  2024,  n.  95,
anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni che,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  compresi  nell'ambito  di  competenza  del  Consorzio
industriale del Lazio o del Consorzio  per  lo  sviluppo  industriale
delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), anche
qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della  legge  10
agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  219  del  20
settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di  cui  al
primo periodo del presente comma e non riconducibili ad alcuno  degli
ambiti territoriali indicati nel citato articolo 3 sono imputati,  in
base  al  criterio  di  prossimita'   territoriale,   ai   pertinenti
stanziamenti di cui alle lettere a), numeri da 1)  a  5),  e  b)  del
comma 1 del medesimo articolo 3.)) 
  3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del  rischio
sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti
nella mappatura delle aree  interne  del  periodo  di  programmazione
2021-2027, e' stanziata la somma di 90  milioni  di  euro,  a  valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro  per
l'annualita' 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualita'  2027,  da
destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture  pubbliche
nei  territori  di  detti  comuni,  tenuto   conto   della   relativa
classificazione sismica. I  criteri  di  selezione  degli  interventi
ammissibili, le modalita' di erogazione delle risorse, nonche' quelle
di rendicontazione  restano  definiti  dall'avviso  pubblico  per  la
selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici
ed elisuperfici pubblici nonche'  sulle  opere  d'arte  stradali  nei
territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato
dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le  politiche  di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5
gennaio 2026. 
  ((3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di  attivita'  di
ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo  sviluppo
delle aree del  Mezzogiorno,  e'  riconosciuto  un  contributo  di  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2026  al  2030  in
favore dell'Istituto italiano per gli studi storici  e  dell'Istituto
italiano  per  gli  studi  filosofici,  aventi  sede  in  Napoli.  Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra  i
predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al  2030,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  958,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro 600.000
per l'anno 2028 e di euro 500.000 per  ciascuno  degli  anni  2029  e
2030. Agli oneri derivanti dal presente comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.)) 
  4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei  beni
confiscati  alle  organizzazioni  criminali  e  di  realizzazione  di
infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita' sostenibili  nei
territori  del  Mezzogiorno  d'Italia  ((nonche'  agli  obiettivi  di
riqualificazione e di valorizzazione  degli  spazi  e  degli  edifici
pubblici)),  con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata
su proposta del Ministro  per  gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione, e' disposta a valere sulle risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione: 
    a) della  somma  complessiva  di  8,5  milioni  di  euro  per  il
completamento dell'investimento relativo al complesso denominato  «La
Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia  di
Caserta,  nell'ambito  del  Piano  per  la  valorizzazione  dei  beni
confiscati  esemplari  nel  Mezzogiorno  di  cui  alla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 4 novembre 2019; 
    b) della somma  complessiva  di  7,2  milioni  di  euro,  per  la
realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilita'
sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto. 
  ((b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni  di  euro,  per  il
completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta  Val
Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza; 
  b-ter) della somma  complessiva  di  7  milioni  di  euro,  per  la
realizzazione di interventi di valorizzazione e  di  riqualificazione
dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato  del
Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di  Affi,  in  provincia  di
Verona.)) 
  5. E' revocata ((la somma di 27,6 milioni)) di euro  delle  risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al  Programma  operativo
complementare  al  Programma  operativo   nazionale   «Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE  n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del
Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  dalla  delibera  del  CIPE  n.
36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
218 del 2 settembre  2020,  gia'  destinate  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, ovvero a  quelle  di  cui  all'articolo  31-bis,  comma  7,  del
decreto-  legge  6   novembre   2021,   n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non  impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con  conseguente
riduzione in misura corrispondente della  dotazione  finanziaria  del
citato Programma operativo complementare. 
  ((5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio  2024,
n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio  2024,  n.
95, le parole: «per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al
comma 1» sono soppresse.))