(Accordo - art. 62)
                             ARTICOLO 62 
 
   Le Parti ribadiscono l'importanza da esse  attribuita  a  un  equo
trattamento dei lavoratori che risiedono e sono  occupati  legalmente
sul territorio dell'altra Parte. Su  richiesta  di  uno  degli  Stati
membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali
reciproci  riguardanti  le  condizioni  di   lavoro   e   i   diritti
previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e  degli  Stati  membri  che
risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.