(Accordo - art. 67)
                             ARTICOLO 67 
 
   Entro il termine del primo anno successivo all'entrata  in  vigore
del presente accordo  il  Consiglio  di  associazione  istituisce  un
gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione
delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.