Art. 85. La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonifica, che dal Ministero dei Lavori Pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali che sono stabiliti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901 nelle tabelle I, II, III e IV annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e a decorrere dall'esercizio 1903-904 nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333.