(Regolamento-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione  a
provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero  pei
Lavori Pubblici versa alla Cassa dei depositi  e  prestiti  le  somme
annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22
marzo 1900, n. 195, ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333. 
 
  Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli  Enti
concessionari,  viene  effettuato  dal  Ministero  predetto;  ed   il
relativo rimborso al Tesoro e' eseguito in base alle prescrizioni del
presente regolamento. 
 
  A richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici la Cassa dei depositi
e prestiti versa in tesoreria, in conto «Entrate effettive», la somma
corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto  versare
gli Enti ed i proprietari interessati ove  l'opera  di  bonificazione
fosse eseguita a cura diretta dello Stato.