Art. 86. Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero pei Lavori Pubblici versa alla Cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333. Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli Enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al Tesoro e' eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento. A richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici la Cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria, in conto «Entrate effettive», la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli Enti ed i proprietari interessati ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.